Infatti, le Aps svolgono attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mentre le Odv espletano la propria attività prevalentemente in favore di terzi (art. 32 del Cts).
Con riferimento alle Odv, le stesse possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. L’art. 16, D.Lgs. 117/2017 prevede che i lavoratori degli Ets abbiano diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai Contratti Collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
In ogni caso, in ciascun Ets, la differenza di trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli Enti del Terzo Settore devono rispettare tale parametro nel proprio Bilancio Sociale o, in mancanza, nella c.d. Relazione di Missione ex art. 13, comma 1, D.Lgs. 117/2017. Con la nota del 10 marzo 2022 n. 34/4011 il Ministero del lavoro ha sostenuto che non esiste nessuna incompatibilità tra la figura di volontario e lavoratore se svolte all’interno di una rete, purché per enti differenti.
Abbiamo pubblicato l'e-book Terzo Settore: i rapporti di lavoro nelle Associazioni di volontariato, nelle Associazioni di promozione sociale e nelle Imprese sociali, una bussola per orientarsi nei temi lavorativi del Terzo Settore, tenuto sempre conto del D.Lgs. 117/2017.
Il testo illustra la materia lavoristica focalizzando l’attenzione sulle retribuzioni e il trattamento dei dipendenti. Da ultimo, la trattazione analizza il caso del volontariato. Alcune necessarie formule operative arricchiscono il testo.
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