In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio finanziario determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito.
Questo il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 8995 del 18 aprile, in accoglimento del ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria.
La controversia riguarda il caso di un contribuente sottoposto al "vecchio" accertamento sintetico - disciplinato dall'articolo 38 del Dpr 600/1973, prima della riforma recata dal Dl 78/2010 - con il quale gli veniva contestato un maggior reddito (anni 1998/1999), per avere lo stesso, negli anni in questione, dichiarato redditi non compatibili con la proprietà di un'autovettura e di alcune unità immobiliari.
Il registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa telematico
Con l’avvento del cosiddetto “scontrino elettronico” cosa accade se si rompe il registratore di cassa e non è possibile emettere il documento commerciale (il vecchio scontrino) da consegnare al cliente? Il cliente non corre alcun rischio se riceve un qualsiasi documento alternativo (o anche nulla) ma l’esecente è invece obbligato a: - richiedere immediatamente l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio; - provvedere, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, e prima dell'uscita del cliente dal negozio, all’annotazione su apposito registro di emergenza dei corrispettivi relativi a ciascuna singola operazione effettuata. Abbiamo predisposto un modello che lo Studio Professionale può personalizzare aggiungendo i suoi loghi e recapiti e trasmettere ai clienti potenzialmente interessati alla problematica. Uno strumento semplice ed economico per offrire un servizio e prevenire disagi al cliente.
Lettera ai Clienti: le nuove dichiarazioni d'intento dal 1° marzo 2017
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, che deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d’intento ad un determinato periodo (da specificare nei campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione”). Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello. Per agevolare il lavoro del professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti. La lettera, oltre a illustrare la novità e i casi in cui si rende necessario spedire un nuovo modello, riepiloga i tratti essenziali della normativa riferita all'esportatore abituale e ai suoi fornitori.
Il prestito tra familiari: scrittura privata 'anti' redditometro
Tra familiari conviventi (coniugi, genitori, figli), ma anche tra parenti stretti (fratelli, sorelle, nonni, nipoti, ecc.) è frequente il ricorso a prestiti infruttiferi per le necessità più importanti (come per esempio l’acquisto di un'autovettura o di un fabbricato da destinare ad abitazione). In considerazione del rapporto in essere tra le parti, questi prestiti non venivano in alcun modo formalizzati rappresentando più che altro “impegni morali”. Oggi però, i nuovi strumenti utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria per la ricerca di redditi imponibili non dichiarati (uno su tutti, il REDDITOMETRO) non consentono più di affrontare questi eventi senza un riscontro anche formale (vale la pena ricordare che nel processo tributario non sono ammesse le testimonianze, e tantomeno quelle dei familiari). E’ quindi di fondamentale importanza poter documentare l’origine delle somme confluite nella disponibilità del soggetto che poi ha sostenuto la spesa. Una precisa e provata individuazione del tipo di rapporto acceso (prestito infruttifero) consente inoltre di escludere che l’elargizione possa essere interpretata come una donazione o che il concedente possa maturare interessi attivi (imponibili IRPEF). Proponiamo un modello per regolamentare, senza eccessivi formalismi, i “prestiti tra familiari”. La scrittura privata, datata e firmata da tutti i soggetti coinvolti, necessita anche di una “data certa” che può essere ottenuta con varie modalità: • registrando la scrittura privata presso l'Agenzia delle Entrate (consigliabile in caso di importi particolarmente significativi); • tramite l’apposizione della data certa presso un ufficio postale, in autoprestazione (modalità non più fornita da Poste Italiane a decorrere dal 1° aprile 2016) • con uno scambio di corrispondenza con raccomandata a.r. senza • ricorrendo alla firma elettronica dell’atto (con marca temporale) Prestate attenzione, sia nella fase di concessione che in quella di rimborso, al rispetto delle norme antiriciclaggio e in particolare al rispetto dei limiti previsti per l’utilizzo di contanti. Il consiglio è quello di ricorrere sempre e comunque a modalità di trasferimento fondi “tracciate” (bonifico o assegni non trasferibili
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