Giovedì 29 luglio 2021

Verbali del Collegio sindacale di società non quotate: i Commercialisti aggiornano il documento

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il CNDCEC ha pubblicato una rielaborazione del documento "Verbali e procedure del collegio sindacale", pubblicato ad aprile 2016 a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, applicabili dal 1° gennaio 2021.

Il documento, che vede un sostanziale restyling delle vecchie bozze di verbali e l'introduzione di nuovi documenti, è composto da 55 esempi di verbali predisposti per coadiuvare i sindaci nello svolgimento dell'attività di vigilanza. CLICCA QUI.

Le 55 bozze di verbali sono suddivise in 6 sezioni relative a:

  • insediamento del collegio sindacale;
  • attività di vigilanza;
  • riscontro di gravi irregolarità;
  • operazioni sul capitale sociale;
  • operazioni straordinarie e di liquidazione;
  • crisi d’impresa.

Il primo aggiornamento, che era stato pubblicato a maggio di quest'anno in prossimità della stagione di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, aveva visto la pubblicazione:

  • del verbale relativo alla riunione del Collegio sindacale per la redazione e il deposito della relazione di bilancio ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, c.c; 
  • del verbale relativo alla proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale; 
  • del verbale relativo alla presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina

oltre alla contestuale pubblicazione degli schemi per la redazione della relazione dei sindaci e per la predisposizione della proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale.


Fonte: https://www.commercialisti.it
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    Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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