1) Nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota.
2) Il socio moroso di società a responsabilità limitata non è ammesso, secondo il disposto dell'art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell'art. 2476 Codice civile, comma 2, sino a che egli resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori.
Il socio moroso, invero, fino al completamento del procedimento di vendita coattiva o di esclusione non cessa di essere socio (ad es., egli è computato nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo, come si desume dall'art. 2368, comma 3, C.C.).
Mentre, dunque, il voto resta "sospeso" per il tempo della morosità, quale misura sanzionatoria e sollecitatoria dell'adempimento, non così i diritti amministrativi ed, in primis, il diritto di informazione e di ispezione, di cui all'art. 2476, comma 2, C.C., che resta a presidiare la trasparenza dell'andamento societario.
Sono questi i due principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione, Sezione civile, con la sentenza n. 1185 del 21 gennaio 2020.
Per scaricare il testo della sentenza 1185/2020 clicca qui.
Check-list Iva e terzo settore: scelta tra il regime forfettario e quello della L. n. 398/1991
Dal primo gennaio 2024 le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono optare per un sistema simile a quello previsto per i contribuenti minimi.
Nel documento si mettono a confronto i due regimi.
Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'
Il pacchetto contiene due documenti:
- il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.
- il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).
È stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) recante misure per il fisco, l’energia, le imprese, l’agricoltura, il lavoro, lo sport e il turismo.
Abbiamo predisposto questo documento per sintetizzare le misure adottate in materia di famiglia, pari opportunità e politiche di intervento in materia sociale.
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