Lunedì 29 giugno 2020

Ancora sul ne bis in idem in materia tributaria

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 114/2020 del 20.05.2020, dichiara nuovamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., rinviata dal Tribunale di Rovigo, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale.

Anche in questo caso, come sulla identica precedente remissione da parte del Tribunale di Bergamo, la Corte ha deciso di non decidere.
Un consiglio basato sulla positiva esperienza relativa ad un caso già trattato: ci si può appellare all'art. 21 della L.74/2000.

L'ufficio può irrogare le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato ma non può eseguirle fino a quando il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto.

Per il testo integrale clicca qui.
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    DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023

    La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.

    In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
    In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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