Con l'ordinanza n. 15289 del 17.07.2020, la Corte di Cassazione, sez. V, conferma che per il notificante, in questo caso l'Agenzia delle Entrate, la notifica si perfeziona il giorno della spedizione e non in quello di ricevimento.
Nel caso di specie essendo il deposito della sentenza stato effettuato in data 1° luglio 2009 ed applicandosi l'art. 327 c.p.c. all'epoca in vigore, il termine ultimo per l'impugnazione è calcolato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, e 2963, comma 4, c.p.c., "ex nominatione dierum" e quindi la decadenza si sarebbe verificata alla mezzanotte del 1° luglio 2010.
Dovendosi aggiungere però i 92 giorni costituiti dalla sospensione dei termini feriali del 2009 e da quella del 2010 il termine ultimo diventava il 1° ottobre 2010.
Poiché risulta che la notifica è stata avviata in data 1° ottobre 2010 (non 2011 come erroneamente indicato nell'ordinanza), per il principio di scissione della notifica (ex pluribus: Cass., 3755/2015; Cass., 27538/2017) l'appello deve ritenersi tempestivamente proposto.
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La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
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Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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