Martedì 22 settembre 2020

Anche con posta privata la notifica del fermo amministrativo dell'auto

a cura di: FiscoOggi
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Per effetto della liberalizzazione realizzata in attuazione di alcune direttive dell'Unione europea, gli atti tributari possono essere recapitati da operatori diversi dal fornitore del servizio universale.

A decorrere dal 30 aprile 2011, è valida la notificazione dell'atto tributario eseguita da un agente notificatore (articolo 140 cpc), quando la raccomandata che informa il destinatario del deposito dell'atto presso la casa comunale sia stata inviata avvalendosi dei servizi offerti da un licenziatario di posta privata anziché di quelli del fornitore del servizio universale.
Questo il principio affermato dalla V sezione della Cassazione con la sentenza n. 15361 dello scorso 20 luglio.


Fonte: https://www.fiscooggi.it
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    Il pacchetto contiene due bozze di ricorso avverso l’avviso di intimazione (ovvero ingiunzione fiscale). Una riguarda l’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, l'altra quella di notifica per presunta irreperibilità assoluta.
    A sostegno delle tesi difensive sono citati numerosi e recenti apporti della giurisprudenza di legittimità e delle corti di merito.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
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    a cura di: Dott. Attilio Romano
  • Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025

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    Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal  Dl 118/2024.

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    Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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