L'articolo 44 del Dl 16 luglio 2020 n. 76 (Dl Semplificazioni) convertito con modifiche in legge 120/2020, ha modificato alcune norme che Codice civile dedicate al tema dell'aumento del capitale sociale delle società.
Per le Spa, in deroga ai quorum (deliberativi e costitutivi) prescritti dal Codice civile e dallo Statuto per le assemblee, fino al 30 giugno 2021 potranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, le deliberazioni aventi a oggetto gli aumenti del capitale sociale o l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale.
La predetta norma transitoria si applica anche alle società a responsabilità limitata.
Sempre con effetti fino alla data del 30 giugno 2021, è infine previsto che le società con azioni quotate in mercati regolamentati (o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione) potranno deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del comma 4 (secondo periodo) dell'articolo 2441, del Codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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