Il Decreto Agosto aveva prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti "solari") per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti forfetari, a condizione che gli stessi avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Il Decreto Ristori bis ha poi eliminato il requisito del calo di fatturato per le seguenti tipologie di soggetti:
Successivamente, con il c.d. Decreto Ristori-quater è stata prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.
Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 23/2020, il cosiddetto decreto "Liquidità", aveva previsto, esclusivamente per il 2020, la non sanzionabilità per l'omesso o l'insufficiente versamento degli accontidell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, se l'importo pagato dai contribuenti non risulta comunque inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
La soglia minima dell'80% potrà essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
In sostanza ciò equivale ad una riduzione secca dell'ammontare dovuto in acconto e anche tale «scontistica» deve essere coordinata con tutte le altre disposizioni.
Alla luce dei vari provvedimenti sopra riportati, nel caso in cui non si sia versato il secondo acconto, in quanto rientrante in una delle casistiche interessate dalla proroga, entro il 30 aprile dovrà essere eseguito il versamento.
Tale versamento potrà essere ricalcolato sulla base dei redditi effettivamente prodotti nel 2020 e tenendo presente che, per il 2020, se l'importo pagato in acconto non risulta comunque inferiore all'80% della somma dovuta per il periodo d'imposta, vige la non sanzionabilità per l'omesso o l'insufficiente versamento degli acconti.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
QuickBilan 2025: guida alla costruzione del bilancio 2024
QuickBilan 2025 è un software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale, comprensivo delle componenti fiscali, a budget ovvero a consuntivo per ditte individuali, società di persone e società di capitali.
Offre tutte le funzionalità per la gestione delle componenti fiscali in aumento e in diminuzione, la determinazione automatica dei loro effetti IRES ed IRAP e la generazione dei prospetti obbligatori per la nota integrativa.
La nuova versione 2025 del software recepisce le modifiche imposte dagli adeguamenti normativi.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi