Venerdì 3 settembre 2021

Il diritto di abitazione al coniuge spetta solo se l'immobile non è in comproprietà con un terzo

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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Con la sentenza n. 15000 del 28.05.2021 la Corte di Cassazione ha risolto un contrasto di giurisprudenza (interno alla Sezione) inerente la possibilità o meno dell'acquisizione del diritto di abitazione in favore del coniuge del defunto in caso di comproprietà con terzi dell'immobile adibito ad abitazione familiare.
Con la predetta sentenza, si afferma il principio  che "a norma dell'art.540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo".
La sentenza richiama le precedenti conformi decisioni n. 15594/2004 e n. 6691/2000.
La figura di terzi comproprietari con il de cuius non può che configurare, nella specifica fattispecie, un motivo ostativo all'applicabilità a favore del coniuge superstite dei diritti di abitazione della casa adibita ad abitazione familiare.
Opinandosi diversamente sarebbe palese la creazione (non prevista) di uno statuto speciale del diritto di proprietà di terzi non previsto da alcuna disposizione di legge, né configurabile in assenza di apposita previsione normativa.
L'impossibilità di configurare, nella fattispecie quel diritto di abitazione e d'uso in favore del coniuge superstite, implica conseguentemente l'impossibilità di conseguire  la richiesta valorizzazione monetaria.
 
Per il testo integrale clicca qui.

 


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