E’ stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate, con le istruzioni e i termini per l’invio delle istanze per accedere al beneficio a fondo perduto dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto “Agosto” (Dl 104/2020).
Il contributo, che non può superare i 150mila euro, è stato previsto per le imprese e gli esercenti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equipollenti) di comuni in cui sono situati santuari religiosi e che presentano due caratteristiche:
Il requisito del numero di abitanti (superiore a 10 mila) non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019, una percentuale:
nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
In ogni caso, il contributo è determinato per un importo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo, che sarà determinato tenendo conto del limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e dell’ammontare complessivo relativo alle istanze accolte, verrà accreditato direttamente sul conto corrente dei beneficiari.
L’Istanza deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia Entrate.
Le domande possono essere trasmesse dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021, anche tramite intermediario.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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