I giudici unionali ne escludono l’esistenza in una operazione che coinvolge soggetti appartenenti allo stesso gruppo, ma giuridicamente indipendenti, in mancanza di una struttura idonea.
Il soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede di attività economica è fissata fuori dell’Unione, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi, quando quest’ultimo non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione. Secondo i giudici unionali non ha rilevanza il fatto che il prestatore dei servizi realizzi a vantaggio del destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi e una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all’attività economica del soggetto passivo destinatario nello Stato membro. È il principio espresso nella sentenza Corte Ue, Causa C 232/2022, depositato il 29 giugno 2023.
ASSETTI AZIENDALI CNDCEC: versione Cloud
La Fondazione Nazionale Commercialisti ha elaborato e pubblicato il documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” che contiene alcune check-list da utilizzare per effettuare una valutazione analitica, puntuale e aderente alla realtà aziendale esaminata.
Questa applicazione in cloud è stata realizzata per consentire una “compilazione facilitata” delle check-list, integrata con alcune funzionalità e con procedure per il salvataggio, l’archiviazione e la condivisione dei risultati anche in formato digitale.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
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