Mercoledì 28 febbraio 2024

Tassa sugli extraprofitti delle banche: istruzioni per il versamento e codici tributo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Circolare n. 4/E del 23 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'imposta straordinaria a carico delle banche, calcolata sull’incremento del margine d’interesse, introdotta dall'articolo 26 del Dl n. 104/2023 (c.d. Decreto "Asset"), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2023.

Nel documento vengono fornite le istruzioni operative agli Uffici in merito:

  • all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria;
  • alla determinazione della base imponibile;
  • alla soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta straordinaria;
  • alle modalità e ai termini per il versamento dell’imposta;
  • alle regole per la costituzione della riserva non distribuibile;
  • alle modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta per le ?imprese che iniziano l’attività nel corso degli esercizi interessati.

Con precedente Risoluzione n. 7 del 24 gennaio l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta straordinaria, che sono:

  • “2717” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104"
  • “1947” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104"
  • “8955” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.ita
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    L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
    Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate.

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