Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede:
- (art. 3 – Doveri del debitore) che l’imprenditore individuale debba adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte
- (art. 375 – Assetti organizzativi dell’impresa; 2086 Codice civile) e che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, abbia il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Sono norme fondamentali per l’impostazione del nuovo Codice della crisi ma stanno mettendo in difficoltà gran parte delle micro imprese italiane e dei loro consulenti, anche per il fatto che l’impresa non prevede esoneri dimensionali.
Quali sono le “misure minime” necessarie per un imprenditore individuale?
Quando un assetto organizzativo, amministrativo e contabile può ritenersi adeguato alla natura e alle dimensioni di una microimpresa priva di un’organizzazione vera e propria?
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