Con sentenza n. 90 del 20 maggio 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del DL n. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
Il caso esaminato dalla Corte ha riguardato un soggetto a cui era stata concessa l’anticipazione della NASPI per avviare un’attività di ristorazione. L'Inps, successivamente, gli aveva chiesto la restituzione integrale dell'indennità di disoccupazione dopo che lo stesso aveva dovuto chiudere l'attività prima del termine del periodo per il quale la NASpI gli era stata accordata, per cause a lui non imputabili (restrizioni Covid), ed aveva trovato un’occupazione come lavoro subordinato a tempo indeterminato.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Abbiamo predisposto un facsimile di formula da utilizzare per una richiesta di anticipazione economica.
Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento).
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