La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 1148 depositata il 10 gennaio 2024, ha statuito che il bilancio è un “… atto caratterizzato da profili descrittivi (consistenti nella mera rappresentazione del dato storico) e valutativi (consistenti nella verifica di conformità della situazione fattuale rispetto a parametri predeterminati). E per entrambi è ben ipotizzabile un profilo di falsità. Nel primo caso attraverso la difforme esposizione (anche sotto il profilo omissivo) del dato rappresentato; nel secondo caso, essendo la verifica di conformità vincolata al rispetto di criteri predeterminati dalla scienza e dalla tecnica estimativa, attraverso una valutazione non conforme ai parametri cui essa è vincolata (Sez. 5, n. 22B8 del 13/11/2014, dep. 2015, Rv. 262728; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 – dep. 2013, Rv. 254305). Solo in questi casi, infatti, divenendo l’esposizione del dato un modo di rappresentare la realtà (in termini di coerenza o meno con i predetti criteri) non dissimile dalla descrizione o dalla constatazione, la valutazione, ove si discosti consapevolmente dai detti criteri senza fornire adeguata informazione giustificativa, potrà ritenersi “falsa” (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/20:1.6, Coatti, Rv. 268672; Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Rv. 213366). …”.
Il caso in questione riguardava i componenti del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, accusati (e condannati in primo grado) del reato di bancarotta, per aver, cagionato il dissesto della società omettendo di svalutare per tempo i crediti inesigibili.
Per i Giudici di Cassazione anche se la stima sull’esigibilità dei crediti si sia rilevata fallace, non significa necessariamente che sia stata anche falsa, poiché la scienza aziendalistica non individua criteri predeterminati ma soltanto alcuni indicatori dai quali desumere «la probabilità» che un credito abbia perso valore. Nel caso in questione i giudici di merito che avevano inizialmente condannato gli amministratori della società fallita, non avevano però indicato in sentenza i criteri di valutazione applicabili né spiegato come il loro mancato utilizzo avesse inciso sulla determinazione del valore.
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