Giovedì 27 giugno 2024

Compensazione crediti INPS e INAIL

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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La legge di bilancio 2024 prevede la possibilità di compensazione dei crediti INPS e INAIL con termini differenziati.

Per tutti i datori datori di lavoro (non agricoli), alternativamente:

  1. a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi contributivi  dai quali emerga il credito
  2. dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione,  se tardiva
  3. dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS  artigiani commercianti e  Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale emerga il credito.

Per i datori di lavoro agricoli la compensazione è possibile a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

La compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che registrato negli archivi dell’Ente.


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    Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls). 
    Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa. 
    Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.

    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal  Dl 118/2024.

    Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

    Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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