Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 109 del 27 marzo 2024, ha ricordato che la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Il Dlgs. n. 39/2021 ha introdotto l’obbligo per le società e le associazioni sportive, sia dilettantistiche che professionistiche, di dotarsi di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di altre forme di discriminazione.
Il termine per adeguarsi scade a 12 mesi dall’adozione da parte delle Fsn/Dsa/Eps delle linee guida per la predisposizione di tali modelli (alcune Fsn si sono attivate a luglio 2023, molte altre ad agosto 2023).
Con il verbale in commento, il consiglio di amministrazione autorizza il presidente a firmare il contratto di leasing immobiliare attribuendogli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione all’uopo necessari, nonché i relativi poteri di firma e rappresentanza e a porre in essere tutti gli atti inerenti e conseguenti per il perfezionamento del contratto di cui sopra, considerando fin da ora per rato e valido ogni sua decisione e azione in merito.
Decisione non collegiale mediante consenso espresso per iscritto di Srl sportiva dilettantistica
La clausola di un atto costitutivo che preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso; in tal caso sono legittimi tutti i metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione (anche al fine di richiedere un’eventuale devoluzione all’assemblea ai sensi del comma 4 dell’art. 2479 c.c.) e che siano idonei a documentare con chiarezza l’oggetto della stessa ed il consenso espresso.
È opportuno che detta clausola stabilisca un termine entro il quale la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell’attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l’uno dall’altro. A tal fine si reputa congruo prevedere un procedimento decisionale di durata non superiore ai trenta giorni.
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