Il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, si applica anche ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e alla contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.
Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate in una FAQ del 26 luglio scorso.
L’articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevede il differimento per “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Dato che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati “alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”, l'Agenzia Entrate ritiene che, anche in relazione a tali versamenti, trovi applicazione il differimento al 31 luglio.
Relativamente all’ambito soggettivo di applicazione del comma 2 dello stesso articolo 37, che estende lo spostamento del termine “anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986”, l'Agenzia ritiene che la disposizione in commento interessi questi soggetti a prescindere dall’applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale.
Il riferimento al “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale” riguarda, infatti, l’ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti in argomento.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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