Venerdì 30 agosto 2024

Trascrizione accettazione eredità: tassazione in misura ordinaria

a cura di: FiscoOggi
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Si tratta di un atto antecedente rispetto a quello che trasferisce il bene ricevuto per successione, e, quindi, non può essere considerato come una formalità che consegue alla vendita.

La formalità relativa alla trascrizione di un’accettazione tacita di eredità non rientra nel principio di assorbimento di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 23/2011 e, di conseguenza, è soggetta a tassazione nella misura ordinaria. Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 20520 del 24 luglio 2024.


Fonte: https://www.fiscooggi.it
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    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • La certificazione ai soci 'trasparenti' per il ricalcolo degli acconti post concordato preventivo biennale

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    Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.

    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

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