Martedì 12 novembre 2024

Ddl Bilancio: Opzione donna confermata anche per il 2025

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il comma 1 dell'art. 24 (Misure di flessibilità in uscita) della Legge di bilancio 2025 estende l’ammissione al beneficio “Opzione donna” anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni.

Per l’ammissione al beneficio, in particolare, la selezione dei beneficiari opera su due piani concomitanti:

  • riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
    a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L' n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
    b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
    c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della L. n. 296/2006;
  • maturazione del requisito anagrafico 61 anni, con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2024. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).

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    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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