Anche se la realizzazione del progetto immobiliare è rimasta incompiuta, a causa della recessione della società committente, si tratta comunque di un servizio soggetto all’imposta.
I giudici Ue, con la pronuncia in esame, chiariscono che l’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione di un contratto relativo a una prestazione di servizi, è soggetto a Iva: esso riflette quello previsto per l’esecuzione completa della prestazione, non integrando un’indennità forfettaria diretta a risarcire un danno subito (Corte Ue, causa C- 622/2023).
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Check-list imposta sul valore aggiunto e Terzo settore
Conto alla rovescia gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati. Dal 1° gennaio 2025 dovranno aprire la partita Iva.
L’attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, infatti, diventerà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'
Il pacchetto contiene due documenti:
- il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.
- il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).
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Guida dell'Agenzia delle Entrate sui servizi dell'Agenzia Entrate-riscossione. Aggiornata a luglio 2024.
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