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Giovedì 5 dicembre 2024

La risoluzione del contratto per una prestazione sconta l’Iva

a cura di: FiscoOggi
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Anche se la realizzazione del progetto immobiliare è rimasta incompiuta, a causa della recessione della società committente, si tratta comunque di un servizio soggetto all’imposta.

I giudici Ue, con la pronuncia in esame, chiariscono che l’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione di un contratto relativo a una prestazione di servizi, è soggetto a Iva: esso riflette quello previsto per l’esecuzione completa della prestazione, non integrando un’indennità forfettaria diretta a risarcire un danno subito (Corte Ue, causa C- 622/2023).

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Fonte: https://www.fiscooggi.it
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  • Check-list imposta sul valore aggiunto e Terzo settore

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    Conto alla rovescia gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati. Dal 1° gennaio 2025 dovranno aprire la partita Iva.
    L’attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, infatti, diventerà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'

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    Il pacchetto contiene due documenti:
    - il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.  
    - il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).

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