Siglato dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza un protocollo d'intesa con il quale le due Istituzioni si impegnano a regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione nell’ambito dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance).
Il regime di adempimento collaborativo è finalizzato a promuovere un rapporto di trasparenza e collaborazione tra l’Amministrazione fiscale e i contribuenti.
Si rivolge alle imprese che adottano un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, e prevede un dialogo continuo e preventivo per individuare e risolvere in anticipo le situazioni potenzialmente a rischio fiscale, aumentando così la trasparenza e la sicurezza del sistema tributario.
Dal 2024 la platea dei soggetti ammessi al regime include anche i contribuenti con un volume d’affari non inferiore a 750 milioni di euro. Tale soglia verrà ridotta progressivamente nei prossimi anni, passando a 500 milioni di euro nel 2026 e 100 milioni di euro nel 2028.
Anche in vista del progressivo ampliamento della platea dei soggetti ammessi, dunque, Agenzia entrate e GdF sono chiamate a rafforzare la collaborazione, come previsto dal decreto legislativo n. 221/2023, attuativo della legge delega (Legge n. 111/2023).
Al fine di assicurare un’attività di compliance coerente con le finalità e le caratteristiche del regime è necessario che l’Amministrazione finanziaria continui a garantire, in linea con le best practices internazionali, il modello organizzativo della c.d. Interfaccia Unica. Per fare questo l'Amministrazione finanziaria potrà avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza.
Il protocollo, in particolare, prevede che la Guardia di Finanza segnali gli elementi identificativi di possibili fenomeni di evasione, elusione o frode fiscale o situazioni che possano comportare l’esclusione dal regime e che l'Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunichi alla Guardia di Finanza i dati identificativi dei soggetti che hanno chiesto di aderire, di quelli esclusi per perdita dei requisiti o per inosservanza degli impegni assunti e di coloro che, pur non possedendo i requisiti, hanno adottato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework).
Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
Per maggiori informazioni vedi le descrizioni relative ai singoli prodotti che compongono il pacchetto.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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