Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ha subito importanti modifiche.
Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un “gonfiamento” del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili (per i professionisti in regime ordinario).
Dal 2025, l’articolo 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo), recentemente riformulato, prevede invece che le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.
Novità 2025 per i Professionisti in regime ordinario
Come abbiamo già anticipato, a partire dall’anno d’imposta 2025, i rimborsi spese di trasferta effettuati nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR non saranno più considerati “compensi” e, di conseguenza, non saranno soggetti a ritenuta d’acconto. Specularmente, le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno indeducibili.
Le spese potranno però essere dedotte nel caso in cui il rimborso non venga effettuato perché:
Attenzione – la novità non coinvolge:
Novità 2025 per i Professionisti in regime forfetario
Non è chiaro se le modifiche al TUIR riguardino anche i professionisti in regime forfetario. Anzi, nella nuova norma manca uno specifico rinvio alla norma riferita ai forfettari (art. 1 comma 64 della L. 190/2014).
I rimborsi spese, anche se analitici e tracciati, continuano quindi a costituire compenso per i contribuenti forfettari; quantomeno fino ad eventuali successive modifiche normative.
Novità per le imprese committenti
Dal 1° gennaio 2025 ci sono novità in tema di rimborsi spese che coinvolgono anche le imprese committenti.
Ai sensi del modificato art 95 del TUIR, le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono infatti deducibili dal reddito solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciati” (quelli previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Suggerimento
Per semplificare il rapporto tra il professionista e i committenti potrebbe essere utile indicare in fattura “spese sostenute con strumenti di pagamento tracciabili”, allegando poi la copia dei giustificativi che dovranno includere:
FLAT TAX FORFETTARI 2025, test di convenienza (versione Cloud)
Applicazione in cloud che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) applicabile a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote, a seconda che l’attività sia una "start up” o meno.
In particolare:
- 5% per le start up;
- 15% per gli altri soggetti
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La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
Pacchetto di software per la determinazione dei crediti d’imposta relativi alle spese per “Ricerca e Sviluppo”, “Innovazione Tecnologica” e “Design e Innovazione Estetica” sostenute nell’anno 2024.
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