Con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità “semplificata” di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a 5.
La nuova possibilità, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico (modello F24/770), comunichino anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Prot. n. 25978 del 31 gennaio 2025 dispone le modalità attuative dell’art. 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 definendo le modalità di svolgimento della nuova procedura e individuando i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.
In particolare, ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti dovranno indicare:
a) l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
b) l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
c) i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;
d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
e) il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
Il decreto ha approvato anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24.
La scelta in opzione per la comunicazione all’atto del versamento in F24 dei dati delle ritenute e delle trattenute operate, ex art. 16 del D.Lgs. n. 1/2024, vincola il sostituto d’imposta alla modalità semplificata per tutto l’anno d’imposta.
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