Estensione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati anche ai fini dell'attestazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST)
Circolare Agenzia Entrate n. 1 del 23.01.2004
Il decreto del 9 dicembre 2003, emanato dal Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato e con il Direttore Generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003, ha disposto, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 3 e 6-ter, del DPR 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta 2003, l'estensione dell'obbligo di rilascio della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati anche ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST), facendo rinvio, per gli specifici dati da indicare nella predetta certificazione, al provvedimento di approvazione dello schema di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
In relazione a detto adempimento l'Istituto Postelegrafonici, quale ente che gestisce le forme obbligatorie di previdenza e assistenza del personale dipendente dalle Poste Italiane S.p.A e dall'Istituto stesso, per consentire il rilascio di tale certificazione da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST comprensiva dei dati relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, ha chiesto di poter utilizzare ai propri fini la parte dello schema di certificazione CUD 2004 riservata all'indicazione dei dati previdenziali ed assistenziali dovuti e versati all'INPDAP.
Il predetto ente ha chiesto altresì di poter fornire specifiche istruzioni relativamente alle modalità di compilazione della certificazione nella parte contributiva, rispetto a quelle già contenute nella parte INPDAP nello schema di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati CUD 2004.
Al riguardo, premesso che lo schema di certificazione unica (CUD 2004) con le relative istruzioni è stato approvato con provvedimento del 25 novembre 2003, e quindi anteriormente all'entrata in vigore del suddetto decreto, si precisa che i datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST, per l'esposizione dei dati relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, potranno utilmente utilizzare, relativamente alle certificazioni da rilasciare nel 2004, l'intera sezione del CUD 2004 attualmente riservata all'INPDAP (PARTE C), avendo cura di indicare nel punto 61, riservato alla tipologia dell'ente, il nuovo codice "02", necessario per la corretta attribuzione dei dati all'IPOST.
E' inoltre opportuno che il soggetto tenuto alla compilazione della certificazione CUD 2004 integri il titolo descrittivo posto a margine della parte C dello schema di certificazione nel modo seguente: "DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP e IPOST".
Si consente altresì, per la compilazione dei punti 68, 73, 74 e da 77 a 84, rispettivamente relativi ai campi "causa di cessazione", "tipo impiego" "tipo servizio" e "maggiorazioni", di utilizzare la specifica codifica IPOST elaborata dal predetto Istituto.
Per le modalità di compilazione di tale specifica parte contributiva, i datori di lavoro interessati dovranno fare riferimento alle istruzioni contenute nell'ALLEGATO 1 alla presente circolare, comprensive delle tabelle di codifica IPOST necessarie per la compilazione dei punti sopra indicati.
Tali istruzioni debbono ritenersi integrative di quelle contenute nell'ALLEGATO 3 allo schema di certificazione unica CUD 2004 approvato con provvedimento del 25 novembre 2003.
Le medesime istruzioni sono state inoltre recepite all'interno delle istruzioni del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta 770/2004 Semplificato approvato con provvedimento del 15 gennaio 2004, atteso che il citato decreto del 9 dicembre 2003 ha previsto, nell'art. 2, che la dichiarazione dei sostituti d'imposta è da considerarsi unificata anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal periodo d'imposta 2003.
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