Controversie concernenti gli atti emanati dai Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette soppressi
Circolare Agenzia Entrate n. 14 del 01.02.2002
Il comma 2 dell'articolo 7 (erroneamente 6 nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001), recante: "Disposizioni finali e transitorie", del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate prevede che i Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette rimangano operativi fino all'esaurimento delle attività conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta fino al 1997 o, in alternativa, fino a quando tali attività non siano attribuite ad altri Uffici.
Il punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 220441 del 7 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, dispone la soppressione dei Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, secondo una graduazione cronologica che tiene conto dello stato di avanzamento delle lavorazioni delle attività post-liquidazione relative alle annualità fino al 1997.
Il successivo punto 1.2 attribuisce, in generale, le attività già svolte dai Centri di servizio agli Uffici locali dell'Agenzia o, se non ancora attivati, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per territorio.
La successione di cui si tratta ha luogo nel giorno in cui ha effetto la disposta soppressione, secondo quanto stabilito dal già citato punto 1.1, per ciascun Centro di servizio.
Dalla generale devoluzione agli Uffici locali delle attribuzioni dei Centri di servizio sono escluse le competenze trasferite ai due Centri operativi istituiti dal punto 2 del medesimo provvedimento del 7 dicembre 2001.
Al riguardo si chiarisce che lo svolgimento da parte dei Centri operativi delle attività connesse al controllo formale delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta fino al 1997, non completate alla data di soppressione di ciascun Centro di servizio e non assegnate ad altri Uffici dal Direttore regionale secondo quanto previsto al punto 1.3, ha rilevanza solo interna all'Agenzia.
Conseguentemente, per quanto riguarda le predette attività i contribuenti devono comunque rivolgersi agli Uffici locali o, se non ancora attivati, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette oppure, nei limiti dei loro compiti, ai Centri di assistenza telefonica istituiti dal punto 3 dello stesso provvedimento del 7 dicembre 2001.
Va ulteriormente precisato che, in base al disposto di cui al punto 1.3, il Direttore regionale individua gli Uffici competenti per i rapporti pendenti in materia di rimborsi e per quelli pendenti con il Concessionario della riscossione e con la Ragioneria provinciale dello Stato. Relativamente a tali materie, quindi, agli Uffici individuati con provvedimento del Direttore regionale vengono trasferite le competenze già esercitate dai Centri di servizio, limitatamente ai rapporti pendenti al momento della soppressione.
Per quanto attiene ai rimborsi si specifica che l'individuazione da parte del Direttore regionale di un Ufficio eventualmente diverso da quello territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente non determina alcuna conseguenza in ordine all'Ufficio che è parte processuale nelle controversie concernenti i rimborsi. L'Ufficio o gli Uffici individuati dal Direttore regionale, infatti, si limiteranno ad esercitare esclusivamente le stesse attività gestionali già di competenza del Centro di servizio, il quale - come è noto - non era legittimato a stare in giudizio. Pertanto, restano fermi i criteri finora applicati per l'individuazione dell'Ufficio che assume la qualità di controparte nel processo tributario
A quest'ultimo fine si ricorda che in base alla circolare n. 291/E del 18 dicembre 1996 tale qualità attualmente va riconosciuta all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente ovvero, ove non ancora istituito, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, se si tratta di rimborso richiesto in dichiarazione, oppure alla sezione staccata della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, se si tratta di rimborso richiesto con istanza ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In ordine al contenzioso tributario avente ad oggetto i ruoli formati dai Centri di servizio prima della loro soppressione si osserva quanto segue.
Contro i ruoli formati dal Centro di servizio è ammesso il ricorso secondo le speciali modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, il cui disposto è fatto salvo dall'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina il processo tributario. Il disposto del citato articolo 10 è sopravvissuto anche all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che ha invece abrogato tutti i restanti articoli del DPR n. 787 del 1980.
In applicazione dell'articolo 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel caso d'impugnazione di un atto emanato da un Centro di servizio, parte del processo tributario non è il Centro di servizio, bensì l'Ufficio locale o l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dell'Agenzia delle Entrate cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Con la circolare n. 291/E del 18 dicembre 1996 è stata data una lettura logico-sistematica delle norme appena citate, al fine di coordinarle fra di loro.
Successivamente le istruzioni contenute nella richiamata circolare sono state in parte modificate dalla circolare n. 14/E del 21 gennaio 2000, in particolare per quanto concerne la sospensione prevista dall'articolo 47 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Occorre ora esaminare le conseguenze derivanti dalla soppressione dei Centri di servizio.
Innanzitutto va chiarito che al ruolo formato da un Centro di servizio continua ad applicarsi comunque la speciale procedura recata dall'articolo 10 del DPR n. 787 del 1980, anche quando il ricorso venga presentato successivamente alla sua soppressione.
L'evento della soppressione comporta tuttavia un immediato adattamento delle norme di procedura al mutamento soggettivo che vede subentrare l'Ufficio locale o l'Ufficio delle imposte dirette al Centro di servizio.
Conseguentemente, l'articolo 10 del DPR n. 787 del 1980, in riferimento agli atti posti in essere da Centri di servizio soppressi, attualmente va letto sostituendo l'espressione "Centro di servizio" con "Ufficio locale" dell'Agenzia delle Entrate (o "Ufficio distrettuale delle imposte dirette") territorialmente competente in relazione all'atto in contestazione.
Peraltro, a norma dell'articolo 18, comma 2, lett. c) del decreto sul processo tributario, tale Ufficio (e non il Centro di servizio) anche in precedenza doveva essere indicato nel ricorso alla Commissione tributaria provinciale. La novità che discende dal provvedimento in commento consiste nel fatto che il ricorso va ora non solo intestato, ma anche spedito all'Ufficio controparte, anziché al Centro di servizio soppresso.
In definitiva, dalla soppressione del Centro di servizio consegue, in estrema sintesi, che il ricorso avverso un atto dallo stesso emanato debba essere presentato mediante spedizione all'Ufficio locale o all'Ufficio delle imposte dirette competente per territorio in relazione al rapporto controverso, osservando la speciale procedura di cui all'articolo 10 del DPR n. 787 del 1980. Inoltre, tutti gli adempimenti che l'articolo 10 assegna al Centro di servizio sono ora posti a carico dell'Ufficio locale o dell'Ufficio delle imposte dirette che va indicato come controparte nel ricorso. In particolare, a tale Ufficio la Segreteria della Commissione tributaria richiede l'originale del ricorso una volta intervenuta la soppressione del Centro di servizio che ha emanato l'atto impugnato.
Fino a quando non verranno adeguate in senso conforme alle richiamate novità le "indicazioni" concernenti le modalità per ricorrere, che ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del decreto sul processo tributario devono essere indicate su ogni atto autonomamente impugnabile (e quindi anche sulle cartelle di riscossione), le Direzioni regionali, nei casi di spedizione dei ricorsi ad un Centro di servizio soppresso, sono tenute ad adottare idonee modalità organizzative per ricevere i ricorsi e trasmetterli senza ritardo ai competenti Uffici. Quest'ultimi si asterranno dal sollevare, al riguardo, eventuali eccezioni di irritualità della procedura.
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