Circolare Agenzia Entrate n. 2 del 02.01.2002

Tassa Automobilistica - Decorrenza degli effetti della dichiarazione di perdita di possesso
Circolare Agenzia Entrate n. 2 del 02.01.2002

A seguito delle innovazioni apportate dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al codice della strada (d.lgs 30 aprile 1992, n. 285) che ha riformulato l'art. 94 in materia di formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, è stata emanata la circolare n. 122/E dell'11 maggio 1998 recante chiarimenti in materia di tasse automobilistiche.
Nella predetta circolare, al punto 3 sono stati elencati, a titolo meramente esemplificativo, le tipologie di atti e documenti di data certa attestanti il venir meno del presupposto impositivo, cioè la cessazione dei diritti, del possesso o della disponibilità inerenti ai veicoli iscritti al P.R.A., annoverando tra i medesimi anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In proposito alcune Direzioni Regionali hanno chiesto precisazioni circa la data di decorrenza degli effetti della suindicata dichiarazione sostitutiva presentata per attestare la perdita di possesso dell'autoveicolo. In particolare è stato evidenziato un profilo di incongruenza della circolare n. 122/E dell'11 maggio 1998, laddove si afferma che gli effetti della dichiarazione decorrono dalla presentazione della stessa agli uffici competenti e, subito dopo, che la veridicità del contenuto di tale atto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di dichiarazioni false. A parere di tali uffici, infatti, la veridicità del contenuto, in quanto tutelata da norme penali, dovrebbe coprire anche la parte di dichiarazione concernente la data in cui si è verificata la perdita di possesso, in tal modo dovendosi assicurare alla dichiarazione sostitutiva un sostanziale effetto retroattivo.
Al riguardo la scrivente fa presente, come già affermato nella citata circolare, che al pagamento delle tasse automobilistiche sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento risultino essere proprietari dell'autoveicolo sulla base delle risultanze del pubblico registro automobilistico (art. 5, commi 31 e 32 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), e che la stessa non è più dovuta qualora, con la perdita del possesso, viene meno il presupposto impositivo.
Nell'impossibilità materiale e giuridica di procurarsi la documentazione comprovante direttamente la perdita del possesso (ad esempio, nel caso di veicolo consegnato per la rivendita ad un soggetto autorizzato successivamente scomparso, senza aver adempiuto agli obblighi di trascrizione del veicolo), i contribuenti interessati potranno ugualmente ottenere l'esonero dal pagamento della tassa qualora presentino ai competenti Uffici "idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa" (articolo 94 comma 7 del d.lgs. 285 del 1992 e successive modifiche). Tra i documenti idonei è da includere anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la perdita di possesso dell'autoveicolo, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché degli articoli 38 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (v.circolare 122/E del 1998, punto 3, lettera F).
Pur tenendo conto che la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio è assistita dalla previsione di responsabilità penale per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), non è tuttavia consentito, in via generale, attribuire rilievo retroattivo ai fatti pregressi esposti in dichiarazione, in assenza di documenti che comprovino con certezza l'evento causativo della perdita di possesso e la data in cui lo stesso si è verificato. Peraltro, la dichiarazione attesta l'accadimento di fatti, ma non esclude l'eventualità che questi, secondo le circostanze, possano e debbano essere provati attraverso la produzione di atti diversi (art. 48, c. 1 del citato Testo unico emanato con d.P.R. n. 445 del 2000.
Posto che dette dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'articolo 38 e 47 del già citato d.P.R. n. 445 del 2000, spiegano effetti normalmente dalla data della loro sottoscrizione, non di meno alle stesse può attribuirsi efficacia retroattiva qualora la perdita di possesso ivi richiamata trovi riscontro nei seguenti documenti:
a) dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita;
b) documento attestante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo.
Come potrà notarsi, i documenti appena richiamati, ancorché di per sé inidonei a provare con certezza la data dell'evento, rafforzano tuttavia le dichiarazioni rese dal contribuente, conferendo alle medesime efficacia probatoria sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui - come risulta dalla dichiarazione sostitutiva corroborata dalla documentazione allegata - si è verificata la perdita di possesso.

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