Circolare Agenzia Entrate n. 21 del 27.02.2002

Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
Circolare Agenzia Entrate n. 21 del 27.02.2002

Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è stato istituto con l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il comma 1 del citato articolo prevede che "agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi ... comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario".
Il successivo comma 2 istituisce, "nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1 ...", il contributo unificato di iscrizione a ruolo secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999.
Il contributo è anticipato, ai sensi del comma 3, dalla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo.
Come disposto dal comma 11 del citato articolo 9, nel testo modificato dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il contributo si applica dal 1 marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data.
Con la presente circolare si intende fornire taluni chiarimenti in ordine agli effetti tributari conseguenti alle richiamate norme, rinviando, per l'esame di ulteriori profili, alla circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - del 26 febbraio 2002, n. 1.
Si osserva in via preliminare che le novità in vigore dal 1 marzo p.v. non interessano l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari, la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'articolo 37 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di Registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e dell'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata allo stesso decreto.
E' opportuno precisare che il citato articolo 9 della legge n. 488 del 1999 non determina conseguenze in ordine alle disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.
La stessa norma elenca infatti espressamente e tassativamente i procedimenti ai quali si applica il contributo unificato.
In tale elenco non è stato inserito il processo tributario.
La speciale giurisdizione tributaria, rispetto a quella civile ed amministrativa, conserva peraltro una sua specificità, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 53 del 12 marzo 1998, che ha costantemente escluso l'esistenza di un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo (fra le tante si citano le sentenze n. 165 del 31 maggio 2000 e n. 53 del 12 marzo 1998); non contrasta con tali affermazioni la previsione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che rinvia, per quanto non previsto dallo stesso decreto, esclusivamente alle norme del codice di procedura civile e non anche ad ulteriori disposizioni che, come quella in esame, regolano la materia.
A conferma di tale assunto, si evidenzia la peculiare disciplina del processo tributario, per il quale non era dovuta la preesistente tassa di iscrizione a ruolo, ora assorbita nel contributo unificato.
Ne consegue che in materia di atti e provvedimenti del processo tributario restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo, in quanto allo stesso processo non si applica il contributo unificato di iscrizione a ruolo.
Con riferimento alla generalità dei procedimenti, per quanto non previsto dal citato articolo 9, continua ad applicarsi l'imposta di bollo, dovuta in particolare per le istanze e le domande presentate sotto qualsiasi forma, nonché per le copie dichiarate conformi e gli atti stragiudiziali compiuti da uffici giudiziari, ai sensi degli articoli 1 e 3 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. In tal senso si è pronunciato anche il Ministero della Giustizia con la circolare sopra richiamata.
Il comma 8 dell'articolo 9 già citato stabilisce che il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti che le norme vigenti esentano - senza limiti di competenza o di valore - "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura". Si ritiene che l'esenzione dal contributo unificato opera anche per i procedimenti che, pur esenti dall'imposta di registro e di bollo, siano soggetti al pagamento dei diritti. Tra questi procedimenti rientrano, ad esempio, quelli relativi allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74) e quelli relativi a controversie individuali di lavoro (articolo 10 comma 1, legge 11 agosto 1973, n. 533).
Il beneficio è esteso, dallo stesso comma 8, ai procedimenti di rettificazione di cui all'articolo 454 del Codice Civile, cioè a tutti quei procedimenti con i quali si ottiene che il giudice ordini la correzione, la ricostruzione o la costituzione di un atto dello stato civile.
Per le modalità di pagamento del contributo unificato si rinvia al d.P.R. n. 126 del 1 marzo 2001 (Regolamento recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato) e ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2002 (Approvazione del modello per la comunicazione di versamento) e del 19 febbraio 2002 (Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento del contributo unificato). Con separato atto saranno impartite istruzioni in ordine alla compilazione dei modelli di versamento.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

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