Circolare Agenzia Entrate n. 24 del 25.03.2008

Aliquota IVA relativa agli "spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti". Articolo 1, comma 79, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008)
Circolare Agenzia Entrate n. 24 del 25.03.2008

L'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha modificato il n. 123) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i numeri 3) e 4) della tabella C, allegata al medesimo decreto.
In particolare, il comma 79 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 stabilisce che "al decreto del Presidente delle Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: "spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti";
b) alla tabella C:
1) al numero 3), le parole: "corsi mascherati e in costume," sono soppresse;
2) al numero 4), le parole: "spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti"".
Le modifiche normative apportate dal comma 79 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 hanno spostato dal n. 3) della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972 le prestazioni relative ai "corsi mascherati e in costume", inserendoli nel n. 4) della stessa tabella C. Le stesse prestazioni sono state inserite nel n. 123) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Sono stati inseriti, altresì, al n. 4) della tabella C nonché nel n. 123) della tabella A, parte III, allegata al predetto DPR n. 633, accanto agli spettacoli di burattini e marionette, gli spettacoli di "maschere" ovunque tenuti, non richiamati da alcuna delle precedenti formulazioni della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 e della tabella C allegata al medesimo decreto.
Il testo del n. 3) della citata tabella C, risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 79, della legge n. 244 del 2007 è, pertanto, il seguente: "esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;".
Il successivo n. 4) dell'anzidetta tabella C, modificato dal citato articolo 1, comma 79, della legge n. 244 del 2007, elenca, fra le manifestazioni spettacolistiche, le seguenti attività: "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti".
Il n. 123) della tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972 è di contenuto identico al richiamato n. 4) della tabella C, allegata al DPR n. 633.
Dalle modifiche apportate alla tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 e alla tabella C, allegata al medesimo decreto, consegue quanto segue.
Le prestazioni spettacolistiche relative ai corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, sono disciplinate, dal 1 gennaio 2008, ai sensi del n. 4) della tabella C, allegata al citato DPR n. 633 del 1972 e del n. 123) della tabella A, parte III, dello stesso DPR n. 633.
Ciò comporta che, a decorrere dalla data sopra indicata, ai corrispettivi pagati dagli spettatori per assistere ai corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, non si applica più l'aliquota IVA del 20 per cento, ma quella del 10 per cento ai sensi del n. 123) della tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto.
La stessa aliquota IVA del 10 per cento si applica ai corrispettivi pagati per assistere agli spettacoli di maschere, ovunque tenuti. In sintesi, a decorrere dal 1 gennaio 2008, ai corrispettivi dovuti dagli spettatori per assistere ai corsi mascherati e in costume nonché agli spettacoli di maschere, ovunque tenuti, si applica l'aliquota IVA del 10 per cento.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.

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