Circolare Agenzia Entrate n. 25 del 26.06.2006

Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70
Circolare Agenzia Entrate n. 25 del 26.06.2006

1. PREMESSA
Il trattamento tributario da riservare ai fini IRPEF alle erogazioni pensionistiche effettuate dai fondi integrativi degli istituti di previdenza di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, per la parte del trattamento maturato entro il 31 dicembre 2000, ha dato origine ad un diffuso contenzioso.
La questione verte sull'applicazione della tassazione agevolata in ragione dell'87,50 per cento ai trattamenti erogati dai predetti fondi pensionistici integrativi, istituiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Al riguardo, con la risoluzione n. 295/E dell'11 settembre 2002, la scrivente ha precisato che "i trattamenti erogati dalle forme pensionistiche integrative in discorso, per la parte di trattamento maturato entro il 31 dicembre 2000, non possono essere assoggettati ad imposta nella misura dell'87,50 per cento, atteso che non sono configurabili quali fondi integrativi di previdenza complementare".
Di contro, appare oramai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, volto a riconoscere l'assoggettamento delle erogazioni pensionistiche in parola a tassazione nella misura agevolata, con conseguente accoglimento delle richieste di rimborso avanzate dai contribuenti, i quali chiedono che il sostituto d'imposta si adegui in sede di erogazione dei trattamenti pensionistici all'orientamento giurisprudenziale.
Si rende, quindi, opportuno un riesame della questione.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI
L'agevolazione in esame è stata introdotta nell'articolo 48, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dall'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
E' stato previsto che le prestazioni periodiche erogate ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni " ... costituiscono reddito per 87,50 per cento dell'ammontare corrisposto".
Tale disposizione, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata traslata senza modifiche nella lettera d), comma 1, dell'articolo 48-bis del TUIR (attualmente articolo 52). Con decorrenza dal 1 gennaio 2001 la predetta disposizione è stata modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
A seguito di tale modifica, la citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 48-bis del TUIR, stabilisce che le prestazioni pensionistiche in questione si assumono a tassazione al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quella parte già tassata in passato come reddito di capitale.

3 QUESTIONE OGGETTO DI CONTENZIOSO
La conclusione cui è pervenuta la scrivente con la risoluzione n. 295/E del 2002 si basa su quanto disposto dall'articolo 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, per il quale "... Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme (si tratta delle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, n.d.r.), se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate."
In sostanza, quindi, le disposizioni normative con cui sono state istituite le forme pensionistiche complementari hanno voluto salvaguardare quelle già esistenti, a condizione, però, che si adeguassero ai requisiti introdotti con il decreto legislativo n. 124 del 1993.
Pertanto, in ragione della distinzione operata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sia il Ministero del lavoro che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) hanno riservato un differente trattamento alle forme integrative di previdenza istituite a favore dei dipendenti degli enti previdenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 rispetto alle forme di previdenza complementare soggette alla vigilanza della stessa COVIP.
Tale distinzione ha comportato, conseguentemente, che l'agevolazione fiscale introdotta dal predetto comma 8 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 1993 fosse ritenuta applicabile nelle sole ipotesi in cui le forme di previdenza integrativa già esistenti si fossero adeguate ai precetti del decreto istitutivo della previdenza complementare.
Il predetto indirizzo interpretativo, però, non è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale ammette l'applicazione della tassazione di favore di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d) del TUIR, anche per i fondi integrativi preesistenti al D.Lgs. n. 124 del 1993, motivando ciò, tra l'altro, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
1. le norme contenute nel D.Lgs n. 124 del 1993 fanno riferimento "... a tutte le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/92, nessuna esclusa ..." e quindi " ... l'ambito di applicazione concerne tutte le forme di previdenza preordinate all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ..." (cfr. Cass. 23 maggio 2005, n. 10842);
2. "il diritto al beneficio fiscale ... non può essere escluso per la sola ragione della trasformazione delle preesistenti forme pensionistiche integrative in nuovi modelli di trattamento pensionistico complementare" (cfr. Cass. 17 giugno 2005, n. 13095).
In senso conforme si citano le seguenti ulteriori pronunce della Cassazione: 10 giugno 2005, n. 12356; 12 luglio 2005, n. 14655; 11 novembre 2005, n. 22843.
Sull'argomento è stata consultata anche l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, con il parere n. 40695 del 5 aprile 2006, ha riconosciuto che il predetto orientamento giurisprudenziale è da considerarsi oramai consolidato.
Si evidenzia, infine, che, come specificato nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, punto 4.4, la predetta disciplina (tassazione nella misura dell'87,5%) trova applicazione relativamente alle prestazioni periodiche integrative maturate fino alla data del 31 dicembre 2000.
Infatti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 47 del 2000, per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1 gennaio 2001, le nuove disposizioni relative alle modalità di tassazione si rendono applicabili alle sole prestazioni riferibili agli importi maturati da tale data.
Pertanto, da quanto detto discende che anche i soggetti cessati dal servizio in epoca successiva al 31 dicembre 2000 possono fruire della tassazione agevolata (base imponibile ridotta all'87,5%) sull'ammontare della prestazione periodica riferibile al montante maturato entro la predetta data.

4 CONCLUSIONI
Preso atto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, si ritiene non più opportuno proseguire nella coltivazione delle controversie in questione.
Si invitano quindi gli uffici dell'Agenzia ad uniformarsi all'orientamento della Corte di Cassazione, con conseguente riesame caso per caso del contenzioso pendente concernente la materia in esame e, ricorrendone i presupposti, abbandono secondo le modalità di rito, se del caso previa esecuzione del rimborso richiesto.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

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