Adempimenti documentali in materia di rispetto dei requisiti della legislazione antimafia con riferimento agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione - adeguamento delle disposizioni di cui alla circolare 89/E del 27 dicembre 2002 a seguito della riforma del sistema della riscossione
Circolare Agenzia Entrate n. 26 del 09.05.2007
Con circolare n. 89/E del 27 dicembre 2002 dell'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Amministrazione, sono state impartite le modalità operative da seguire per il rispetto della cd. normativa antimafia con riferimento ai concessionari del servizio nazionale della riscossione.
La citata circolare individua gli adempimenti documentali da assolvere per il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come richiamato dall'art. 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, in materia di comunicazione antimafia e di quelle contenute nell'art. 10 dello stesso d.P.R. n. 252/1998 in materia di informativa antimafia.
Nello specifico, la circolare stabilisce che i concessionari della riscossione provvedano ad inviare entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro i trenta giorni successivi alla variazione del Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Regionale competente in rapporto alla sede legale del concessionario stesso la comunicazione antimafia, rilasciata dalla Camera di Commercio competente ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 252/1998, attestante l'assenza della condizione ostativa prevista dall'art. 10, comma 1, lett. c) della legge n. 575/1965.
Successivamente, la Direzione Regionale provvede ad inoltrare alla Prefettura competente la richiesta di informazioni riguardante l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell'azienda concessionaria, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 252/1998.
Tanto premesso, si ritiene che le descritte modalità operative inerenti la verifica del rispetto della legislazione antimafia individuate dalla circolare n. 89/E sono incompatibili con l'intervenuta riforma del sistema della riscossione nazionale operata con l'art. 3, del decreto legge del 30 settembre 2005, n. 203, in base al quale è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione stessa sono state attribuite a questa Agenzia, che le esercita mediante la Equitalia S.p.a.
Ne consegue che le Direzioni Regionali in indirizzo non sono più tenute ad esercitare le attribuzioni in materia di legislazione antimafia disciplinate dalla circolare 89/E del 27 dicembre 2002.
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