Modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Chiarimenti in merito alla compilazione
Circolare Agenzia Entrate n. 27 del 11.05.2007
1. Premessa
Con provvedimento del 28 dicembre 2006 sono stati approvati i nuovi modelli AA7/8 e AA9/8 che devono essere utilizzati dai contribuenti Iva per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
A seguito dell'emanazione nel corso dell'anno 2006 di alcuni decreti legge che hanno introdotto diverse modifiche nella disciplina Iva, si è reso necessario procedere ad una revisione della precedente versione dei modelli in esame, finalizzata sostanzialmente a recepire nell'ambito degli stessi le nuove disposizioni normative.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e nel decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che riguardano:
- l'introduzione del regime di franchigia, riservato alle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, disciplinato dall'articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (articolo 37, comma 15, del decreto legge n. 223 del 2006);
- l'introduzione nell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 del nuovo comma 15-ter, che prevede l'emanazione di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione di specifiche informazioni da richiedere in sede di attribuzione del numero di partita Iva e per l'individuazione di alcune tipologie di contribuenti cui è consentito effettuare acquisti intracomunitari previa prestazione di idonea garanzia (articolo 37, comma 18, del decreto legge n. 223 del 2006);
- la revisione del regime speciale Iva riservato agli imprenditori agricoli e disciplinato dall'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 (articolo 2, comma 31, del decreto legge n. 262 del 2006).
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla compilazione dei nuovi modelli anagrafici con particolare riferimento ad alcune problematiche, rappresentate da più parti, riguardanti i dati richiesti nel Quadro I di nuova istituzione e l'obbligo previsto nei confronti dei contribuenti Iva di prestare idonea garanzia prima dell'effettuazione di alcune tipologie di acquisti intracomunitari.
2. Quadro I - Altre informazioni in sede di inizio attività -
L'articolo 37, comma 18, del decreto legge n. 223 del 2006, ha introdotto nell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, il comma 15-ter, la cui lettera a) demanda ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle specifiche informazioni che i contribuenti Iva devono fornire in occasione della richiesta del numero di partita Iva.
In attuazione di tale previsione normativa, è stato emanato il provvedimento del 21 dicembre 2006, con il quale sono individuati i nuovi dati che, in aggiunta a quelli già indicati dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, devono essere comunicati dai soggetti che intraprendono l'esercizio di un'attività rilevante agli effetti dell'Iva.
Nell'ambito dei modelli anagrafici, pertanto, sia nel modello AA7/8, riservato ai soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel modello AA9/8, destinato alle imprese individuali ed ai lavoratori autonomi, è stato introdotto il nuovo Quadro I che deve essere compilato unicamente in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività.
Come precisato al punto 1.2 del provvedimento del 21 dicembre 2006, l'omissione delle specifiche informazioni elencate nel punto 1.1 del citato provvedimento, trasfuse nel predetto Quadro I dei nuovi modelli anagrafici, costituisce esclusivamente un elemento di valutazione ai fini della programmazione dei controlli di cui all'articolo 37, comma 20, del decreto legge n. 223 del 2006.
Peraltro, ai fini della valutazione di cui sopra, l'amministrazione finanziaria dovrà comunque tenere conto delle eventuali cause di impossibilità oggettiva che hanno determinato la mancata comunicazione delle informazioni stesse.
La richiesta dei dati in esame, infatti, è finalizzata in via prioritaria a consentire all'amministrazione finanziaria di individuare tempestivamente i soggetti che forniscono elementi poco plausibili in relazione alla gestione dell'attività svolta e di programmare i necessari controlli nei confronti delle posizioni che risultino anomale o incongruenti.
Ne consegue, ovviamente, che i campi contenuti nel citato quadro dovranno essere compilati soltanto qualora al momento della richiesta di attribuzione del numero di partita Iva il soggetto sia in grado di poter fornire i dati richiesti.
Tanto premesso per quanto riguarda in linea generale i dati richiesti si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito a specifiche situazioni prospettate.
2.1 Dati relativi all'immobile destinato all'esercizio dell'attività
Il provvedimento del 21 dicembre 2006, richiede in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività l'indicazione di alcuni dati specifici riguardanti l'immobile, posseduto dal contribuente ovvero dallo stesso detenuto in locazione o comodato, destinato all'esercizio dell'attività.
La richiesta di tali informazioni ha lo scopo di evidenziare, già in sede di richiesta della partita IVA, eventuali incongruenze o anomalie che emergono dall'esame dei dati forniti con riferimento alla tipologia dell'attività svolta dal contribuente e dei dati relativi al luogo dove la stessa viene esercitata.
Ne consegue che nelle ipotesi di soggetti che esercitano la loro attività in assenza di una sede stabile o, comunque, in assenza di uffici o sedi amministrative è da ritenersi plausibile e non sintomatico di irregolarità omettere l'indicazione dei dati in argomento.
Per quanto riguarda, poi, l'indicazione dei dati relativi all'immobile detenuto in locazione o in comodato, si precisa che sia gli estremi catastali dell'immobile stesso che gli estremi di registrazione dell'atto di locazione o di comodato, dovranno essere indicati esclusivamente nell'ipotesi in cui il rapporto relativo all'atto registrato sia già in essere al momento della richiesta della partita Iva.
2.2 Indicazione dei beni strumentali da parte delle società che operano nel macrosettore delle costruzioni
Si precisa, anzitutto, che la compilazione del campo "investimenti effettuati dai costruttori", contenuto nel Quadro I dei nuovi modelli anagrafici, è richiesta unicamente alle società che esercitano la loro attività nell'ambito del macrosettore delle costruzioni, individuato nella tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004 come sezione F, e conseguentemente indicano nel campo codice attività del Quadro B uno dei codici da 45.11.0 a 45.50.0.
Inoltre, come sopra precisato, tale specifica informazione deve essere fornita solo dai soggetti che già alla data di presentazione della richiesta di attribuzione della partita Iva dispongono di beni strumentali all'attività.
3. Modello AA7/8 Quadro F -Comunicazione dati dei soci -
Il provvedimento del 21 dicembre 2006, nell'elencare le informazioni che devono essere comunicate dai contribuenti che iniziano un'attività rilevante ai fini Iva, ha previsto esclusivamente nei confronti delle società di persone e delle società a responsabilità limitata con numero di soci inferiore a dieci, l'indicazione del numero di codice fiscale di ciascun socio nonché della relativa quota di partecipazione.
Tale dato, diversamente dagli altri elementi individuati dal citato provvedimento del 21 dicembre 2006, in sede di revisione del modello anagrafico destinato ai soggetti diversi dalle persone fisiche (modello AA7) non è stato inserito nell'ambito del nuovo Quadro I ma nel contesto del Quadro F riservato, anche nella precedente versione del modello in esame, all'indicazione di eventuali altri rappresentanti e dei soci.
Occorre evidenziare, peraltro, che in tale quadro era già prevista per le società di persone l'indicazione di tutti i soci. Da ciò ne consegue che i predetti soggetti sono tenuti a comunicare mediante la presentazione di una dichiarazione di variazione dati le variazioni della compagine societaria successivamente intervenute.
Per quanto riguarda, invece, i dati relativi ai soci di società a responsabilità limitata, questi sono richiesti unicamente in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività e, analogamente a quanto previsto per gli altri dati individuati dal provvedimento del 21 dicembre 2006, non sussiste l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, le eventuali variazioni che dovessero verificarsi.
4. Soggetti tenuti a prestare idonea garanzia prima dell'effettuazione di alcune tipologie di acquisti intracomunitari
L'articolo 35, comma 15-ter, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, prevede che per determinate categorie di contribuenti Iva l'effettuazione di acquisti intracomunitari può essere subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria.
Il provvedimento del 21 dicembre 2006, al punto 2.2, ha espressamente individuato quali sono i beni oggetto di acquisto intracomunitario per i quali è necessario prestare, prima della loro effettuazione, idonea garanzia. Si tratta, in particolare, dei beni elencati nel decreto 22 dicembre 2005, emanato in attuazione dell'articolo 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e cioè:
- autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
- prodotti di telefonia e loro accessori;
- personal computer, componenti ed accessori;
- animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.
4.1 Decorrenza
Il nuovo adempimento riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno presentato domanda di attribuzione del numero di partita IVA a partire dal 1 novembre 2006. L'articolo 37, comma 19, del decreto legge n. 223 del 2006, prevede, infatti, che le nuove disposizioni contenute nel comma 15-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, trovano applicazione con esclusivo riferimento alle richieste di attribuzione di partita IVA effettuate a decorrere dalla predetta data.
Per quanto riguarda, poi, l'arco temporale cui occorre fare riferimento per stabilire se sussiste o meno l'obbligo di prestazione della garanzia, si evidenzia che lo stesso deve essere individuato nel triennio successivo alla data in cui è stato attribuito il numero di partita Iva.
Al riguardo, i nuovi modelli anagrafici contengono nell'ambito del Quadro B una specifica casella riservata ai contribuenti tenuti ad assolvere l'adempimento in esame. Si precisa che la casella deve essere barrata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività dai contribuenti che, già in quel momento, prevedono di effettuare, anche in via occasionale, acquisti intracomunitari aventi ad oggetto i beni individuati dall'articolo 60-bis ovvero in sede di presentazione di una dichiarazione di variazione dati dai contribuenti, titolari di partita Iva rilasciata a partire dal 1 novembre 2006, che nel corso del triennio successivo intendono effettuare i predetti acquisti.
4.2 Durata e copertura della garanzia
La durata della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria, da presentare all'ufficio competente, è di tre anni dalla data di rilascio della garanzia stessa.
L'importo da garantire è costituito dal volume d'affari che il contribuente ritiene di realizzare nell'anno d'imposta in cui prevede di effettuare la particolare tipologia di acquisti in argomento. Ad esempio, nell'ipotesi di un soggetto che presenta la dichiarazione di inizio attività il 15 maggio 2007 e che in data 3 gennaio 2008 comunica, in sede di variazione dati, l'intenzione di effettuare acquisti intracomunitari di personal computer, la garanzia avrà ad oggetto gli anni 2008, 2009 e 2010 e l'importo da garantire sarà costituito dal volume d'affari Iva che il soggetto ritiene di conseguire nell'anno d'imposta 2008.
Si ricorda che in ogni caso, per espressa previsione normativa, la garanzia deve essere prestata per un importo non inferiore a 50.000 euro.
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