Istanza di accertamento con adesione spedita a mezzo posta. - Precisazioni
Circolare Agenzia Entrate n. 28 del 08.04.2002
Dispone l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
Il successivo comma 3 prevede, poi, che il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.
Le norme suddette, come si vede, nulla dispongono circa le modalità di presentazione della domanda di cui trattasi. D'altro canto, la circolare ministeriale n. 235/E dell'8 agosto 1997 dell'ex Dipartimento delle Entrate, al punto 2.4., riconosce al contribuente la possibilità di avvalersi del servizio postale, senza tuttavia precisare se in tale evenienza, ai fini della tempestività dell'istanza, assuma rilevanza la data di spedizione della stessa o quella in cui essa perviene all'ufficio competente.
Della questione si è successivamente occupata la Direzione Regionale della Lombardia che, con la circolare n. 11 del 4 aprile 2001, dopo aver sottolineato che nell'ordinamento giuridico italiano non esiste un principio generale in base al quale sia attribuita rilevanza, ai fini della tempestività di un atto spedito per posta, alla data di spedizione anziché a quella di ricezione (al riguardo vengono citate: Cass. 29 settembre 1997, n. 9523; Corte Cost. ord. n. 342/1987), perviene alla conclusione che "se l'istanza con la quale si sollecita l'ufficio competente ad attivare il procedimento di accertamento con adesione, spedita per posta entro il prescritto termine, perviene all'ufficio competente quando detto termine sia spirato, deve essere ritenuta senz'altro tardiva e, pertanto, non produttiva dell'effetto sospensivo di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo".
Tanto premesso, ritiene questa Direzione Centrale che l'argomento meriti ulteriori approfondimenti.
Ed invero, le pronunce richiamate dalla Direzione Regionale Lombardia, entrambe in materia di presentazione della dichiarazione Invim decennale (ora abolita) mettono in luce che, accanto a normative che equiparano la data di spedizione (per posta) della dichiarazione a quella di presentazione (come avviene per i tributi di maggior rilievo) permangono altre norme che non prevedono detta equiparazione. In materia di presentazione di dichiarazioni tributarie, quindi, non esiste effettivamente ancora oggi un principio di carattere generale.
Tuttavia, se si prende in considerazione - sempre nel settore tributario - la materia dei ricorsi, non è dubbio che la data di spedizione sia equiparata a quella di presentazione (cfr. art. 20, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) ed è altrettanto certo che tale regola vale sia che si tratti di ricorsi giurisdizionali che amministrativi (Corte cost., sentenza 26 aprile 1985, n. 121).
Ora se, come si è visto, l'istanza di accertamento con adesione deve precedere l'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica e se è vero, com'è vero, che il termine di sessanta giorni per l'impugnazione si considera rispettato anche assumendo quale data del ricorso quella di spedizione (in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ex art. 20 già citato) - stante l'evidente connessione dei due adempimenti - non si ravvisano motivi che impediscano di poter considerare tempestiva l'istanza di adesione spedita per posta, entro il suddetto termine, purché, beninteso, vengano pienamente rispettate le modalità prescritte dall'art. 20.
Va da sé che, sulla base di tale interpretazione, anche il termine di sospensione di novanta giorni di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997 decorre dalla data (certa) di spedizione dell'istanza.
Ovviamente nei diversi casi in cui il contribuente non si attenga alle modalità di presentazione già dette (plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) troverà applicazione la citata circolare n. 11/2001 della Direzione Regionale Lombardia.
Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti direttive.
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