Versamenti IVA a seguito di adeguamento agli studi di settore e al concordato preventivo - Versamento IRAP in acconto. Chiarimenti
Circolare Agenzia Entrate n. 28 del 31.05.2005
1. Versamenti IVA a seguito di adeguamento agli studi di settore e al concordato preventivo.
1.1. Premessa
L'articolo 1, comma 411 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (finanziaria 2005) ha apportato significative modifiche all'articolo 2 del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 concernente i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore. Sono stati, in particolare, ridisegnati i termini e le modalità di adeguamento alle risultanze degli studi di settore dei ricavi o compensi e del volume d'affari ai fini dell'imposta su valore aggiunto.
Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito ad alcune questioni interpretative, sorte a seguito delle richiamate modifiche, relative alle modalità di versamento della maggiore imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
Sono, inoltre, fornite indicazioni relative al termine di versamento dell'IVA derivante dall'adeguamento ai ricavi o compensi minimi ed al reddito stabiliti in sede di concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
1.2. Termine per il versamento dell'IVA dovuta a seguito di adeguamento
La prima delle questioni interpretative riguarda la possibilità che il versamento dell' IVA derivante dall'adeguamento alle risultanze degli studi di settore possa essere effettuato nel termine previsto dall'articolo 17, comma 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, con la maggiorazione dello 0,40 per cento ivi prevista.
In proposito si osserva che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 411, lettera b), della legge finanziaria 2005, all'articolo 2, comma 2 del d.P.R. 195 del 1999, il versamento dell'IVA derivante dall'adeguamento alle risultanze degli studi di settore deve essere effettuato entro il "termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito" e non, come in precedenza, entro il dal "termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi".
Di conseguenza si ritiene che il versamento della maggior IVA, dovuta a seguito di adeguamento del volume d'affari alle risultanze degli studi di settore, possa essere effettuato, non solo entro il termine ordinario di cui all'articolo 17, comma 1, del d.P.R. 435 del 2001, ma anche entro quello più ampio di cui al comma 2 con la relativa maggiorazione dello 0,40 per cento, previsto "per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito".
Pertanto, per i contribuenti con il periodo d'imposta corrispondente con l'anno solare, il versamento dell'imposta da adeguamento dovrà avvenire entro il 20 giugno, ovvero entro il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
1.3. Rateizzazione dell'IVA dovuta a seguito dell'adeguamento
La seconda questione interpretativa riguarda la possibilità di rateizzare, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'imposta dovuta a seguito dell'adeguamento del volume d'affari rilevante ai fini IVA.
In proposito, conformemente a quanto già precisato con la circolare dell'1 febbraio 2002, n. 15/E, si osserva che la rateazione prevista dall'articolo 20 del d.lgs. 241 del 1997 è ammessa soltanto per le somme dovute "a titolo di saldo delle imposte e dei contributi", con esclusione pertanto, di quanto dovuto ad altro titolo.
Tenuto conto che l'imposta dovuta a seguito dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore non costituisce "somma dovuta a titolo di saldo delle imposte e dei contributi" e non rientra, pertanto, nella previsione del richiamato articolo 20, comma 1, resta preclusa la possibilità di versamento rateizzato.
1.4. Termine per il versamento dell'IVA dovuta a seguito di adeguamento ai fini del concordato preventivo biennale
Da ultimo, relativamente alle richiamate modifiche del comma 2 dell'articolo 2 del d.P.R. 195 del 1999 occorre precisare quale sia il termine per il versamento dell'IVA conseguente all'adeguamento dei compensi o ricavi e del reddito ai minimi concordati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legge 269 del 2003.
Con la circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004 la scrivente aveva affermato che il versamento doveva essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto previsto originariamente dall'articolo 2, comma 2, del d.P.R. 195 del 1999 per l'adeguamento del volume d'affari agli studi di settore.
Come detto, tuttavia la legge finanziaria 2005 ha modificato il termine per il pagamento della maggior IVA derivante dall'adeguamento del volume d'affari agli studi di settore e conseguentemente risulta modificato anche il termine per il versamento della maggior imposta dovuta a seguito dell'adeguamento al reddito ed ai ricavi o compensi concordati.
Il versamento in parola dovrà, dunque, essere effettuato entro il termine per il pagamento a saldo dell'imposta sul reddito, come individuato dall'articolo 17 del d.P.R. 435 del 2001, e non più entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione, come, invece, indicato nelle istruzioni al modello di dichiarazione IVA 2005, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2005.
2. Versamento IRAP in acconto.
Sono pervenute a questa Agenzia richieste di chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
La lettera n) dell'articolo sopra citato dispone che "per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle società, la misura dell'acconto è aumentata dal 99 al 102,5 per cento".
In particolare, è stato chiesto di conoscere se tale disposizione si applichi soltanto all'acconto dell'Ires per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005 ovvero si estenda anche all'acconto dell'Irap per il medesimo periodo.
Preliminarmente, la scrivente osserva che l'imposta regionale sulle attività produttive, dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione, è riscossa mediante versamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti per le imposte sui redditi.
In particolare, per la determinazione degli acconti, l'articolo 30, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 prevede che "nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti".
L'articolo 4 del menzionato decreto legislativo n. 344, in tema di riforma sull'imposizione sul reddito delle società, dispone l'applicazione della misura del 102,5% "ai soli fini dell'imposta sul reddito delle società".
Il suddetto articolo è norma speciale rispetto alla regola generale contenuta nell'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui: "la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, (...) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98 per cento al 99 per cento".
Inoltre, l'espressione "ai soli fini" porta a ritenere - come peraltro rappresentato dal Governo in risposta all'interrogazione in Commissione Finanze della Camera di Deputati n. 5/04362 - che il legislatore ha inteso limitare la portata della disposizione del citato articolo 4 alla sola imposta sul reddito delle società, sicché l'indicazione della misura dell'acconto al 102,5 per cento non può essere estesa all'Irap. Da tutto quanto sopra esposto consegue che la misura dell'acconto Irap, dovuta dai soggetti Ires, resta confermata nella percentuale del 99 per cento.
In senso conforme alle indicazioni fornite con la presente circolare devono intendersi modificate le istruzioni annesse ai modelli da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi