Circolare Agenzia Entrate n. 30 del 06.06.2005

Comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata
Circolare Agenzia Entrate n. 30 del 06.06.2005

Premessa
Il comma 412 della legge finanziaria per l'anno 2005 ha previsto, in esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, "Statuto del contribuente", l'invio della comunicazione degli esiti della liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 36 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata percepiti a decorrere dall'anno 2001.
In particolare è previsto l'invio della comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegato il modello di pagamento F24 precompilato dall'Agenzia per il versamento dell'imposta dovuta. E', inoltre, previsto che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si proceda all'iscrizione a ruolo della somma dovuta con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30% dell'imposta e degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.
La presente circolare illustra i seguenti aspetti relativi alla comunicazione:
1. Contenuto
2. Invio
3. Nuova elaborazione
Si precisa che le norme del TUIR richiamate nella presente circolare sono riferite al D.P.R. 917/86 in vigore al 31 dicembre 2001.

1. Contenuto della Comunicazione
La comunicazione è composta da una lettera con la quale si avvisa il contribuente che:
- a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata risultano somme da versare;
- il tempestivo versamento di quanto dovuto esclude la successiva applicazione di sanzioni ed interessi;
- è possibile chiedere/fornire chiarimenti ai servizi di assistenza dell'Agenzia delle Entrate;
- è possibile, in caso di errore, chiedere la rettifica degli esiti del controllo.
La comunicazione contiene, inoltre, uno o più dei seguenti prospetti in ragione dei redditi soggetti a tassazione separata di cui al previgente art. 16, comma 1, del Tuir percepiti dal contribuente nell'anno d'imposta oggetto della liquidazione:
- trattamento di fine rapporto ed altre indennità, lettera a) della norma sopra citata;
- indennità equipollenti ed altre indennità, lettera a);
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, lettera a-bis);
- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, lettera b);
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lettera c);
- redditi soggetti a tassazione separata, per i redditi diversi dai precedenti di cui alle lettere d), e), f), g), g-bis), h), i), l), m), n) e n-bis).
I citati prospetti, al fine di consentire la verifica degli esiti del controllo, riportano i dati e gli elementi utilizzati per la liquidazione dell'imposta; in caso di redditi percepiti risultanti dal modello 770 presentato dal sostituto d'imposta è indicato anche il codice fiscale di quest'ultimo.
La comunicazione contiene, inoltre, una pagina dedicata a fornire ai contribuenti notizie utili e i riferimenti normativi.
Infine, alla comunicazione è allegata la delega di pagamento modello F24 precompilato dall'Agenzia. Nella delega è riportato il codice tributo 9527 da utilizzare per il versamento dell'imposta liquidata sui redditi soggetti a tassazione separata, istituito con la risoluzione n. 24 del 24 febbraio 2005.

2. Invio della Comunicazione
La comunicazione, predisposta centralmente, è resa disponibile agli uffici locali competenti per territorio con modalità informatiche. Gli uffici, dopo aver verificato ed eventualmente corretto l'esito del controllo automatizzato, provvedono alla stampa e all'invio della comunicazione al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La data di ricevimento della raccomandata da parte del contribuente deve essere acquisita a sistema da parte dell'ufficio competente, costituendo elemento essenziale per valutare la tempestività del versamento dell'imposta dovuta.
In caso di mancato recapito per trasferimento del contribuente, l'ufficio deve procedere all'invio di una seconda raccomandata con avviso di ricevimento al nuovo indirizzo.

3. Nuova elaborazione della Comunicazione
La comunicazione non costituisce un atto autonomamente impugnabile in quanto essa è inviata al contribuente per consentirgli di portare a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria dati ed elementi non considerati nella liquidazione dell'imposta, prima di procedere al versamento dell'imposta stessa senza applicazioni di sanzioni e di interessi.
Qualora il contribuente ritenga non dovute le somme richieste con la comunicazione può chiederne l'annullamento oltre che all'ufficio competente, anche ad un qualsiasi altro ufficio locale dell'Agenzia delle entrate. Ciò per agevolare i contribuenti che non risiedono nella città ove è ubicato l'ufficio che ha inviato la comunicazione.
Il contribuente può fissare un appuntamento con gli uffici locali sia tramite Internet, collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it, sia tramite telefono componendo il numero 199.126.003 (il costo è di 11,88 centesimi di Euro al minuto, senza scatto alla risposta nella fascia oraria di punta).
Per evitare di dover accedere all'ufficio più volte è bene che il contribuente si presenti allo sportello già in possesso della documentazione idonea a supportare le proprie ragioni (ad esempio il modello CUD o altre attestazioni rilasciate dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, il prospetto di liquidazione del TFR, ecc.).
Per chiedere informazioni il contribuente può contattare i Centri di assistenza telefonici (dalle ore 9 alle 17 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, il sabato) al numero 848.800.444. L'operatore telefonico potrà anche, nei casi più semplici, correggere gli esiti del controllo, a tal fine il contribuente può trasmettere la documentazione eventualmente necessaria via fax.
Qualora a seguito dell'eventuale intervento correttivo non risultino dovute imposte, sarà rilasciato dall'ufficio che ha eseguito la correzione un attestato comprovante tale circostanza. Se analogo intervento è stato eseguito da un centro di assistenza telefonica questo trasmetterà tale attestato via fax; in alternativa, il contribuente potrà richiederlo ad un qualsiasi ufficio locale.
Qualora a seguito dell'eventuale intervento correttivo eseguito dall'ufficio competente risulti dovuto un importo diverso, lo stesso ufficio provvederà a spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a consegnare, previa sottoscrizione da parte del contribuente, opportunamente identificato, di apposita ricevuta di avvenuta consegna della raccomandata a mano, una nuova comunicazione, unitamente alla delega di pagamento precompilata. Se analogo intervento è stato eseguito da un ufficio diverso da quello competente ovvero da un centro di assistenza telefonica, gli stessi trasmetteranno i nuovi esiti del controllo all'ufficio competente, il quale provvederà ad inviare la nuova comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di predisposizione di una nuova comunicazione i trenta giorni per eseguire il versamento decorrono dalla data di consegna di tale nuova comunicazione.
Le specifiche modalità per il trattamento della comunicazione sono illustrate nell'apposita "Guida Operativa Sintetica" pubblicata sul sito Intranet dell'Agenzia alla voce Assistenza - Guide e Manuali - Liquidazione delle dichiarazioni e disponibile anche nella procedura "Dali".

Allegati (Omissis ... Gli allegati sono visibili in formato PDF sulla pagina WEB del Servizio di Documentazione Tributaria):
Copia della comunicazione
Copia dei prospetti di liquidazione
Copia della lettera di spiegazioni
Copia del modello F24 precompilato

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS