Circolare Agenzia Entrate n. 36 del 09.08.2005

Trattamento degli esiti dei controlli di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in presenza di istanze di definizione di cui all'articolo 9-bis, 1 comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni
Circolare Agenzia Entrate n. 36 del 09.08.2005

PREMESSA
La circolare fornisce chiarimenti in merito al trattamento delle istanze di definizione di cui all'articolo 9-bis, 1 comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni e agli effetti conseguenti sul controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972.
In particolare la circolare analizza i seguenti argomenti:

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
2. VERIFICA DELLA VALIDITA' DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE
3. EFFETTI DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE
3.1. Istanza di definizione perfezionata
3.2. Istanza di definizione non perfezionata
4. FORMAZIONE DEI RUOLI
4.1. Istanza di definizione perfezionata
4.2. Istanza di definizione non perfezionata
5. PREDISPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI SUGLI ESITI DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO
5.1. Istanza di definizione perfezionata
5.2. Istanza di definizione non perfezionata

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L'articolo 9-bis, primo comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dispone che le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo d'imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali, a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate di pari importo, entro il 30 novembre 2003, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 novembre 2004.
Per avvalersi della definizione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa ove indicare le imposte e/o le ritenute dovute; a tal fine è stato predisposto l'apposito modello Dichiarazione per l'integrazione e definizione per gli anni pregressi, quadro E - Definizione dei ritardati od omessi versamenti.
Il decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 269 del 2003, ha prorogato i termini in materia di definizione agevolata degli adempimenti tributari, prevedendo anche la riapertura della sanatoria di cui all'articolo 9-bis della legge n. 289 citata.
Da ultimo l'articolo 2 - comma 45 - della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha esteso la definizione alle imposte e alle ritenute i cui termini di versamento sono scaduti alla data d'entrata in vigore della legge medesima, e cioè al 1 gennaio 2004.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 9-bis, le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.
Considerate le modificazioni al citato articolo 9-bis introdotte dal decreto n. 143 del 2003, la proroga disposta dalla legge n. 350 del 2003 e i termini per i pagamenti e gli adempimenti definiti dal provvedimento del Dipartimento per le Politiche fiscali 8 aprile 2004 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 87 del 14 aprile 2004), il quadro normativo risulta così delineato:
- gli interessi legali sui pagamenti rateali decorrono dal 17 ottobre 2003 per le annualità 2001 e precedenti, dal 17 aprile 2004 per le annualità 2002 e 2003;
- se il primo versamento è stato eseguito entro il 2 ottobre 2003, le tre rate devono essere versate entro le date seguenti:
1) 1 dicembre 2003 (essendo festivo il 30 novembre);
2) 30 giugno 2004;
3) 1 dicembre 2004 (in conseguenza dello sciopero generale del 30 novembre);
- se il primo versamento è stato eseguito dopo il 2 ottobre 2003, le tre rate devono essere versate entro le date seguenti:
1) 20 luglio 2004;
2) 18 ottobre 2004;
3) 27 dicembre 2004.

2. VERIFICA DELLA VALIDITA' DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE
Con procedura centralizzata è stata verificata la validità dell'istanza di definizione, controllando la congruità e la tempestività del versamento complessivamente dovuto (e delle eventuali rate successive) in base all'istanza stessa.
In particolare l'istanza è stata considerata perfezionata:
1) se è stata versata una somma non inferiore a quella risultante dalla somma degli importi indicati nel quadro E, anche se il contribuente ha esposto nel predetto quadro imposte e ritenute di importo inferiore a quello risultante dalla liquidazione delle dichiarazioni originariamente presentate, cui le somme esposte nell'istanza di definizione afferiscono;
2) se sono state versate somme inferiori al totale dichiarato nell'istanza di definizione presentata ai sensi dell' art. 9-bis, ma non inferiori a quelle dovute in base al controllo automatizzato delle dichiarazioni originarie cui le imposte e/o ritenute afferiscono;
3) se sono stati commessi errori scusabili concernenti la determinazione degli interessi previsti dall'art. 9-bis;
4) se, sussistendo condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità di calcolo, sono stati commessi errori relativamente a:
a) la determinazione dell'importo per il quale è consentita la rateazione in presenza di definizione di omessi e/o ritardati versamenti relativi a più periodi d'imposta;
b) in caso di presentazione di più istanze, la determinazione e il termine di versamento delle rate;
5) se, in assenza di cause di invalidità relative ai versamenti, l'istanza di definizione è stata trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Si precisa che ai versamenti dovuti a seguito della presentazione dell'istanza di definizione ex art. 9-bis non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
In caso di versamenti complessivamente carenti le somme versate sono state attribuite proporzionalmente alle somme esposte a titolo di imposta e di interessi nell'istanza di definizione.
Nelle ipotesi in cui l'istanza di definizione non è stata perfezionata, l'ufficio competente, in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell'istanza se validamente presentata ovvero alla data in cui avrebbe dovuto essere presentata se formalmente omessa, provvede a notificare al contribuente un provvedimento di diniego motivato.
Ai sensi dell'articolo 19, lett. h) del decreto legislativo n. 546 del 1992, il provvedimento di " rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari" costituisce atto autonomamente impugnabile innanzi alla Commissione tributaria provinciale.

3. EFFETTI DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE
Gli effetti dei versamenti eseguiti in base all'istanza di cui all'articolo 9-bis, devono essere definiti in riferimento alle somme che risultano dovute a seguito degli ordinari controlli delle dichiarazioni, previsti dagli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, atteso che, anche in presenza dell'istanza di definizione, il presupposto della pretesa erariale è costituito dagli esiti dei sopra citati controlli.

3.1. Istanza di definizione perfezionata
In caso di definizione perfezionata, i versamenti eseguiti a seguito della presentazione dell'istanza comportano la regolarizzazione del mancato o tardivo adempimento e, quindi, la non applicazione della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
In caso di errore scusabile riguardante la determinazione degli interessi è dovuta la differenza di interessi.

3.2. Istanza di definizione non perfezionata
Se la definizione non è stata perfezionata la sanzione resta commisurata alle imposte non versate o versate in ritardo come risultanti dal controllo delle dichiarazioni originariamente presentate.
Analogamente gli interessi sono dovuti secondo quanto disposto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602.
Dall'imposta e dagli interessi si scomputano i relativi versamenti comunque effettuati ai sensi del citato articolo 9-bis, comma 1.

4. FORMAZIONE DEI RUOLI
Se l'adesione alla definizione è intervenuta successivamente al ricevimento della comunicazione di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, i versamenti effettuati a seguito della definizione sono considerati direttamente in sede di formazione dei ruoli, tenuto conto dei criteri esposti nel precedente paragrafo.

4.1. Istanza di definizione perfezionata
Gli esiti a ruolo integralmente sanati sono annullati con procedura centralizzata.
Nel caso le imposte e/o le ritenute indicate nel quadro E siano inferiori al dovuto emergente dal controllo delle dichiarazioni cui tali somme afferiscono, le residue somme da versare sono iscritte a ruolo.
Sulle somme residue gravano le sanzioni del trenta per cento di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 e gli interessi di cui all'art. 20 del DPR n. 602 del 1973.
La cartella di pagamento evidenzia:
- gli importi delle imposte, sanzioni ed interessi originariamente a ruolo;
- quanto versato in adesione alla definizione di cui all'articolo 9-bis, comma 1;
- l 'imposta dovuta al netto dell'importo versato a seguito di definizione;
- gli interessi e la sanzione commisurati al residuo importo a ruolo.
Gli interessi di cui all'art. 9-bis calcolati in misura inferiore per effetto di errore scusabile, daranno luogo all'iscrizione a ruolo della differenza.

4.2. Istanza di definizione non perfezionata
Dalle somme da iscrivere a ruolo risultanti dal controllo automatizzato sono detratti gli importi versati a seguito di istanza di definizione a titolo di imposte e di interessi.
In questo caso la cartella di pagamento evidenzia:
- l'imposta e gli interessi originariamente a ruolo;
- quanto versato a titolo d'imposta e di interessi a seguito di definizione non perfezionata;
- gli importi residui dovuti a titolo d'imposta e di interessi;
- la sanzione commisurata all'ammontare del versamento originariamente omesso o eseguito in ritardo.
In cartella inoltre, è esplicita la motivazione del mancato perfezionamento della sanatoria.

5. PREDISPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI SUGLI ESITI DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO
In presenza di istanza di definizione trasmessa prima dell'invio della comunicazione di irregolarità, la stessa tiene conto dei versamenti eseguiti ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1.

5.1. Istanza di definizione perfezionata
Se l'istanza di definizione non ha sanato tutti gli esiti di irregolarità, è inviata comunicazione per gli esiti non sanati, con l'indicazione di aver tenuto conto dei versamenti eseguiti ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1.
Compete la riduzione ad un terzo della sanzione in caso di pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

5.2. Istanza di definizione non perfezionata
Se l'istanza di definizione risulta non perfezionata, la comunicazione di irregolarità evidenzia lo scomputo di quanto versato a seguito della presentazione dell'istanza di definizione a titolo di imposta e interessi, mentre la sanzione resta quella dovuta in assenza di adesione alla definizione.
Anche in tal caso compete la riduzione ad un terzo della sanzione in caso di pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La comunicazione contiene altresì la motivazione del mancato perfezionamento dell'istanza di definizione.
Si ricorda che la comunicazione resta un atto non impugnabile in quanto è inviata per consentire al contribuente di versare le somme dovute usufruendo della riduzione ad un terzo dell'importo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462, ovvero per consentirgli, qualora rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella fase del controllo, di fornire i chiarimenti necessari ai servizi di assistenza dell'Agenzia delle Entrate.
In caso di mancato pagamento delle somme richieste con la comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo secondo i criteri indicati nel paragrafo 3.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS