Modalità di corresponsione dei compensi di cui all'art. 3, comma 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Decreto 13 luglio 2005 del Ministro dell'Economia e delle Finanze
Circolare Agenzia Entrate n. 40 del 23.08.2005
Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 2, comma 61, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, prevede all'art. 3, comma 3 ter, a favore dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, la corresponsione di un compenso a carico del bilancio dello Stato di euro 0,50 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.
Con decreto del 13 luglio 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005, sono state definite le modalità di corresponsione del citato compenso. In particolare, l'art. 1 del predetto decreto stabilisce che:
- il compenso è corrisposto ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, per ciascuna dichiarazione annuale elaborata e trasmessa all'Agenzia delle Entrate, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare, per le quali il servizio Entratel ha fornito la comunicazione di cui al comma 10 del medesimo articolo 3;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di trasmissione delle dichiarazioni, l'Agenzia delle Entrate comunica tramite il servizio Entratel ai soggetti interessati il numero delle dichiarazioni per le quali spetta il compenso ed il relativo ammontare complessivo;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione, i soggetti interessati emettono la fattura nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per l'importo indicato nella predetta comunicazione, trasmettendola tramite il servizio Entratel e specificando i dati necessari per il pagamento, comprensivi, ove previsto, dei contributi e delle ritenute da operare;
- il pagamento della fattura viene effettuato entro il secondo mese successivo a quello di trasmissione della fattura, semprechè l'ammontare complessivo del compenso spettante non sia inferiore a 20 euro; qualora l'ammontare sia inferiore al predetto limite, l'Agenzia delle Entrate provvede a cumularlo con quello delle successive comunicazioni e dovrà essere fatturato dal soggetto interessato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione che ha comportato il superamento del limite di 20 euro.
Il medesimo decreto, all'art. 2, ha disciplinato la fase transitoria prevedendo, in relazione ai compensi spettanti per le dichiarazioni elaborate e trasmesse nel corso dell'anno 2004, che l'Agenzia delle Entrate comunicherà ai soggetti interessati, entro il 17 settembre 2005, il numero delle dichiarazioni per le quali spetta il compenso ed il relativo ammontare complessivo.
Restano invariati i termini previsti dall'art. 1 sopracitato per l'emissione della fattura ed il relativo pagamento.
Quanto sopra premesso, ai fini della puntuale applicazione della predetta normativa, si riportano le indicazioni fornite dal Dipartimento per le Politiche Fiscali, con nota n. 7049 del 3 agosto 2005, in ordine ai criteri da adottare per la corresponsione del compenso.
A) Definizione degli intermediari interessati
Gli intermediari destinatari del compenso devono essere individuati nei soggetti dettagliatamente indicati nel comma 3 dell'art. 3 del DPR n. 322 del 1998, ivi compresi i Caf ancorché tali soggetti già percepiscano, per le dichiarazioni inviate, un compenso ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Pertanto il compenso di euro 0,50 spetta:
- agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- ai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- alle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettera a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- ai centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- agli altri incaricati individuati con decreto del Ministero delle Finanze.
B) Dichiarazioni per le quali spetta il compenso
Il compenso spetta per la trasmissione delle sole "dichiarazioni", con esclusione quindi di ogni altra tipologia di comunicazione, aventi contestualmente i seguenti requisiti:
1. dichiarazioni annuali;
2. trasmissione mediante il servizio Entratel;
3. comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di avvenuto ricevimento della dichiarazione.
La mancanza anche di una sola delle predette condizioni esclude il pagamento del compenso.
Non rientrano, pertanto, nel novero delle dichiarazioni che originano il compenso:
- le comunicazioni annuali IVA;
- le comunicazioni per la scelta dell'8 per mille dell'Irpef;
- le dichiarazioni correttive o integrative.
Di conseguenza, in conformità alle specifiche indicazioni del Dipartimento per le Politiche Fiscali, nei casi di seguito elencati si adotteranno i seguenti criteri per l'individuazione delle dichiarazioni per le quali spetta il compenso.
Modello 730 congiunto:
spetta un unico compenso di 0,50 in quanto la trasmissione telematica e la relativa comunicazione di ricevimento è unica ancorché siano liquidate due dichiarazioni dei redditi;
Modello 770 ordinario:
il compenso spetta laddove il 770 sia stato inviato separatamente. Nel caso in cui il 770 sia stato inviato unitamente al Mod. UNICO, trattandosi di un'unica trasmissione telematica, spetta un solo compenso.
Modello 770 semplificato:
nel caso in cui sia stato trasmesso separatamente da professionisti diversi, il compenso di euro 0,50 dovrà essere suddiviso tra i professionisti che hanno inviato parti del modello.
Trasmissione della dichiarazione oltre i termini normali di presentazione:
il compenso spetta anche per la dichiarazione trasmessa oltre i termini atteso che, per il diritto al compenso, la norma richiede che la trasmissione della dichiarazione annuale sia avvenuta e che sia stata rilasciata la relativa comunicazione di ricezione, senza alcun riferimento al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.
Si rammenta, infine, che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 61, della legge n. 350 del 2003, detto compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
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