Interpello per l'applicazione delle norme antielusive. Soppressione del comitato consultivo. Legge 30 dicembre 1991, n. 413. Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
Circolare Agenzia Entrate n. 40 del 27.06.2007
Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive è stato istituito con l'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 che ha demandato a tale organo il compito di emettere pareri su richieste dei contribuenti riguardanti l'applicazione ai casi concreti delle disposizioni richiamate nel comma 2 del medesimo articolo.
Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto, tra l'altro, all'articolo 29, che, per realizzare la finalità di contenimento della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi operanti nelle predette amministrazioni, si proceda al "...riordino degli organismi, anche mediante soppressione...".
In particolare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29, le amministrazioni non statali provvedono con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti.
Il successivo comma 4 dell'articolo 29, come modificato dal decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ha stabilito che gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, entro il 15 maggio 2007, sono "soppressi".
In quanto non individuato dai provvedimenti richiamati dal citato comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, è soppresso, tra l'altro, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.
Con la soppressione dell'organismo in parola, devono ritenersi implicitamente abrogate le disposizioni recate dall'articolo 21 della legge n. 413 del 1991 che disciplinano l'attività del comitato consultivo e l'efficacia dei relativi pareri.
E' abrogata, in particolare, la disposizione recata dall'articolo 21, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai sensi del quale "In caso di mancata risposta da parte della Direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero, qualora alla risposta fornita il contribuente non intende uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima, al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive" nonché quella del periodo successivo, secondo cui "La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale al silenzio-assenso". In sostanza, viene meno il silenzio-assenso che la norma abrogata riferiva esclusivamente all'eventuale inerzia del comitato consultivo.
L'abrogazione delle disposizioni riguardanti l'attività del comitato consultivo contenute nell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991 comporta, inoltre, il venir meno delle disposizioni attuative recate dal D.M. 13 giugno 1997 n. 194 (regolamento concernente l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive) nonché dal D.M. 20 dicembre 1999 (deposito, raccolta, conservazione e pubblicazione dei pareri deliberati dal comitato consultivo).
Per corrispondere, peraltro, all'esigenza affermata dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 212 del 2000, che fa salva, nell'ambito dell'interpello del contribuente, la possibilità di richiedere il parere dell'amministrazione finanziaria in materia di elusione fiscale, si ritiene tuttora in vigore, invece, la disposizione recata dal comma 9 del citato articolo 21 della legge n. 413, ai sensi del quale "il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze (ora Agenzia delle entrate), fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini dalla corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata".
In sostanza, resta ferma la possibilità per il contribuente di acquisire il parere dell'Agenzia delle entrate in ordine all'applicazione ai casi concreti delle disposizioni antielusive richiamate nel comma 2 dell'articolo 21 in argomento.
Restano in vigore, altresì, le disposizioni del D.M. 13 giugno 1997 n. 195 (regolamento concernente le modalità per l'invio delle richieste di parere all'Agenzia delle entrate e per la comunicazione dei pareri al contribuente) con esclusione, ovviamente, di quelle riferite all'attività del soppresso comitato consultivo.
Quanto sopra premesso, in attesa che l'interpello in esame trovi puntuale disciplina in sede di armonizzazione delle diverse forme di interpello, come prevede la delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dell'Atto Camera n. 1762, l'Agenzia delle entrate tratterà, con ogni sollecitudine, le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.
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