Tasse automobilistiche - Gestione delle procedure di interpello
Circolare Agenzia Entrate n. 43 del 05.10.2005
Si riporta qui di seguito il contenuto della nota prot. 18818/2004/DPF/UFF del 29 luglio 2004, nella quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale ha escluso la competenza dell'Agenzia delle Entrate sugli interpelli in materia di tasse automobilistiche posti nelle regioni a statuto ordinario:
"In riferimento all'istanza di interpello indicata in oggetto, con la quale il contribuente chiede se la propria autovettura possa fruire dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche in armonia a quanto previsto dall'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la scrivente declina la propria competenza alla trattazione della procedura.
Infatti, come prescritto dall'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e come ampiamente illustrato nella Risoluzione n. 1/Uff del 23 gennaio 2002, le procedure di interpello devono essere istruite dall'ente impositore, nel caso di specie dalla regione cui è affidata la gestione del tributo. Questa impostazione è d'altronde coerente con l'assetto del nostro ordinamento, ove il Ministero dell'economia e delle finanze non possiede alcun potere gerarchico nei confronti delle autonomie territoriali, le quali possono autonomamente regolare la gestione e l'amministrazione dei tributi propri, come le tasse automobilistiche, il cui gettito è loro attribuito.
Di conseguenza, attribuire allo Scrivente ufficio il compito di interferire nella procedura di interpello significherebbe ledere l'autonomia degli enti locali nella gestione delle proprie entrate tributarie. Ne consegue che la procedura di interpello può instaurarsi esclusivamente tra contribuente ed ente impositore.
L'unica eccezione - che non fa che confermare quanto finora sostenuto - riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in ordine alla quale la circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, partendo dalla constatazione che la competenza a gestire l'interpello "compete necessariamente alla stessa amministrazione che esercita in materia i poteri di accertamento", ha precisato che "ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 446 del 1997, la potestà di accertamento in materia di IRAP è attribuita all'Agenzia delle Entrate salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia". In tal caso, pertanto, l'individuazione dell'esatto organo a cui inviare l'istanza dipende da quanto eventualmente stabilito dalla regione competente."
Occorre chiarire, infine, che le su esposte argomentazioni sono in perfetta aderenza anche con l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 296 e n. 297 del 26 settembre 2003, chiamata ad intervenire sulla problematica delle attribuzioni di competenza tra Stato e regioni in materia tributaria a seguito delle modifiche del titolo V della Costituzione.
Infatti, se è vero che la Corte afferma che la tassa automobilistica costituisce un tributo di esclusiva competenza legislativa statale - poiché è stato istituito con legge statale - la Corte ribadisce che l'attività amministrativa connessa alla gestione della tassa spetta alla regione, alla quale sono attribuite competenze di carattere solo attuativo. Nell'ambito di queste competenze, quindi, non può non farsi rientrare la gestione delle procedure di interpello. Si ribadisce, infatti, che alle regioni è precluso esclusivamente ogni intervento normativo in ordine alla disciplina sostanziale della tassa in esame, mentre la gestione concreta di tale entrata è loro demandata dalle norme vigenti.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte non può che ribadirsi quanto si evince dalla citata risoluzione n. 1 del 2002, e cioè che competente ad istruire le istanze di interpello non è né il Dipartimento politiche fiscali né l'Agenzia delle entrate, ma è esclusivamente il soggetto attivo del rapporto tributario e quindi, nel caso in esame, la regione, alla quale si trasmette l'istanza del Sig. G.. Z..". Le direzioni regionali vorranno attenersi alle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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