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Circolare Agenzia Entrate n. 45 del 15.11.2004

Inserimento nella Linea 7 - "Rimborsi II.DD. e CC.GG. disposti dall'Ufficio", collegamento "Riforma della Riscossione" - dei rimborsi delle imposte dirette a soggetti diversi dalle persone fisiche. Adempimenti e controlli
Circolare Agenzia Entrate n. 45 del 15.11.2004

PREMESSA
Ad integrazione dell'assetto finora realizzato in attuazione del decreto direttoriale del 29 dicembre 2000 e con la nota prot. n. II/3/111714/01 del 18 giugno 2001, concernente la procedura automatizzata di lavorazione dei rimborsi relativi alle persone fisiche, si procede all'inserimento nella base dati unica nazionale denominata Linea 7 "Rimborsi II.DD. e CC.GG. disposti dall'Ufficio", del collegamento "Riforma della Riscossione" dei rimborsi delle imposte dirette a soggetti diversi dalle persone fisiche.
In particolare vengono migrati:
- annualità d'imposta fino al 1993, derivanti dalla liquidazione dei modelli 750 e 760 eseguita dai Centri di Servizio delle Imposte Dirette, preventivamente caricati e giacenti sulle basi dati locali dei predetti Centri di Servizio;
- istanze ex artt. 37 e 38, DPR n. 602/73 preventivamente acquisite e giacenti sulle basi informative dei Centri di Servizio;
- i rimborsi provenienti dalla Linea dei rimborsi minimi (art.14 legge 23 dicembre 1999, n.488);
- annualità 1994 - 1996 derivanti dalla liquidazione dei modelli 750 e 760 eseguita dai citati Centri di Servizio, ovvero dai soppressi uffici distrettuali delle imposte dirette presenti sulla base informativa dell'Anagrafe Tributaria.
A seguire verrà effettuato il caricamento dell'annualità 1997 e di quelle successive.

Criteri di inserimento dei rimborsi delle imposte dirette a favore dei soggetti diversi dalle persone fisiche
I suddetti rimborsi sono resi disponibili, per la lavorazione, agli uffici in base alla competenza definita da ciascuna Direzione Regionale o, in assenza di tale scelta, al Centro Operativo di Pescara.
Si precisa che è consentito a qualunque ufficio che ne abbia la necessità di prendere in carico alcune posizioni, assumendo in tal modo la definitiva competenza alla lavorazione tramite le funzioni di variazione, preconvalida, annullamento della preconvalida, blocco e annullamento del blocco.
Al fine di tenere conto delle lavorazioni già effettuate, i rimborsi di che trattasi, giacenti nelle basi informative dei Centri di Servizio o in quella dei rimborsi minimi, sono inseriti nella Linea 7 nello stato di seguito indicato:
Acquisito rimborsi non lavorati precedentemente;
Esito contabile confermato rimborsi già esaminati con esito positivo sulle linee dei Centri di Servizio o minimi;
Bloccato rimborsi bloccati o sospesi.
Si precisa quindi che in nessun caso i rimborsi già lavorati sono trasferiti nello stato di "convalidati" nella Linea 7.
Per i rimborsi relativi alle annualità 1994-1996, nel caso in cui in sede di liquidazione siano stati rilevati motivi di sospensione, sono riportate nelle note le seguenti segnalazioni, rilevate in sede di liquidazione della dichiarazione o di controllo del rimborso effettuato dai Centri di Servizio soppressi:
- dichiarazione tardiva;
- dichiarazione tardiva oltre 30 giorni;
- società in liquidazione per cessata attività;
- società in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa;
- società estinta;
- documentazione non valida o carente;
- rimborso sospeso per Centro di Servizio non competente;
- segnalazione agli Uffici;
- variazione di stato della società;
- pendenze presso il Concessionario;
- parere negativo Enti Esterni;
- necessità di variazione dei dati contabili;
- periodo diverso dall'anno solare.
I rimborsi da dichiarazione e da istanze prodotte ai sensi degli artt. 37 e 38 del DPR n. 602/73 saranno inseriti con i codici seguenti:
A4 IRPEG
G4 IRPEG (istanza)
A8 ADDIZIONALE IRPEG
G8 ADDIZIONALE IRPEG (istanza)
A9 ILOR SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE
H9 ILOR SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE (istanza)
H7 ADDIZIONALE ILOR SOGG. DIVERSI DA PERSONE FISICHE
H8 ADDIZIONALE ILOR SOGG. DIVERSI DA PERSONE FISICHE (istanza)
Si precisa che tali codici potranno essere utilizzati dagli uffici locali per l'inserimento di rimborsi eventualmente non ancora acquisiti a sistema.
Le informazioni sui rimborsi già erogati dai soppressi Centri di Servizio continueranno ad essere disponibili, per l'interrogazione, sulla Linea Centro di Servizio - Ricerca Estremi Ricorsi e Rimborsi - Ricerca Estremi Rimborsi.

CONTROLLI

Controlli preliminari
Al fine di evitare duplicazioni si indicano i controlli che gli Uffici devono effettuare prima di procedere alla conferma dell'esito contabile del rimborso.
Al riguardo si fa presente che le interrogazioni disponibili in Anagrafe Tributaria sono le seguenti:
- Informazioni Generalizzate - Esiti a rimborso della dichiarazione;
- Area Riforma della Riscossione - Linea 7, per verificare la presenza di eventuali rimborsi acquisiti e/o convalidati per lo stesso anno d'imposta;
- Collegamento "Centro di Servizio" - Gestione rimborsi - Ricerca estremi dei rimborsi;
- Linea 3 dei rimborsi minimi;
- Collegamento Imposte Dirette - Linea A
In ordine ai controlli preliminari da effettuare per i rimborsi di che trattasi, così come già previsto nella circolare n. 31 del 5 luglio 2004 per i rimborsi relativi alle persone fisiche, a seconda dei casi e degli anni d'imposta da trattare, si dovrà verificare:
- che il rimborso non sia stato eventualmente riscosso dal contribuente in conto fiscale, anche utilizzando le informazioni disponibili su "Area Informazioni Generalizzate A.T. - Riscossioni - Conto Fiscale" - La domanda può essere proposta esclusivamente per i crediti evidenziati nelle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente al 1 gennaio 1994.
- che i rimborsi antecedenti l'anno d'imposta 1991 non siano stati compensati ai sensi della legge 413/91 o della legge 408/90 ed in particolare:
- per i 750 verificare che, nei quadri QP delle dichiarazioni relative agli anni di imposta 1990 e 1991, non siano stati compensati i crediti vantati per gli anni di imposta anteriori al 1991 compreso;
- per i 760 verificare che, nei quadri QN delle dichiarazioni relative agli anni di imposta 1990, 1991 e 1992 (760/N/93), non siano stati compensati i crediti vantati per gli anni di imposta anteriori al 1991 compreso;
- che il rimborso non sia stato erogato manualmente dai Centri di Servizio o da altri Uffici soppressi (le soppresse Intendenze di Finanza o le Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali), con ordinativo individuale di pagamento, i cui dati non sono presenti nelle aree dell'Anagrafe Tributaria ma consultabili, limitatamente ai dati forniti dagli uffici, sull'intranet del Centro Operativo di Pescara (http://26.205.122.200/); ulteriori accertamenti possono essere effettuati presso le Tesorerie provinciali della Banca d'Italia competenti per territorio.
Sono riconducibili alla categoria dei rimborsi ad esecuzione manuale quelli che, per ragioni di opportunità, vengono eseguiti con ordinativi manuali di pagamento dagli uffici sebbene sia disponibile una procedura di lavorazione in Anagrafe Tributaria.
Qualora dovesse essere utilizzata una procedura manuale di pagamento (es. presenza di pignoramento, di sentenza di condanna emessa dal Giudice tributario alla quale è stato apposto il visto di esecutorietà, di giudizio di ottemperanza, eccetera), gli uffici interessati, al fine di evitare la duplicazione del rimborso, devono provvedere al blocco dello stesso in Linea 7 (funzione f5 blocco perché pagato), avendo cura di specificare nel campo note i motivi dell'eventuale pagamento manuale.
Si comunica al riguardo che sono attive le funzioni "Conferma dell'esito contabile" ed il relativo annullamento a cui si accede tramite le funzioni 5 e 6 del menù principale della Linea 7 che è stata opportunamente implementata.
Tali funzioni consentono all'ufficio di confermare la correttezza dell'importo del rimborso e il superamento dei controlli sopra indicati.

Controlli di eseguibilità dei rimborsi
L'Ufficio prima di procedere alla conferma dell'esito contabile di un rimborso deve verificare:
- che l'importo del rimborso sia quello emergente dagli esiti di liquidazione ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 e dai controlli documentali previsti dall'art. 36-ter del citato decreto;
- che il rimborso dovuto non sia inferiore a L. 20.000 - € 10,33 (art. 6, legge 11 marzo 1988, n. 67);
- l'inesistenza di crediti erariali, (Area Riforma della Riscossione ed eventualmente presso il Concessionario della Riscossione) nei confronti dell'avente diritto (risoluzione n. 86/E del 12 giugno 2001);
- che la relativa dichiarazione non sia stata oggetto di accertamento di rettifica per l'anno in esame;
- l'inesistenza di un eventuale fermo amministrativo.
- l'esistenza di eventuali cessioni del credito erariale da rimborsare (le cessioni di credito devono essere notificate secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Finanze n. 384 del 30 settembre 1997, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 5 novembre 1997);
- l'eventuale erogazione del rimborso in Titoli di Stato. Tale modalità di estinzione del credito, prevista per i rimborsi sino all'anno 1992, è verificabile nell'Area II.DD. - punto 5.2, funzioni da f4 a f8.

Controlli sulla coerenza dei dati presenti o da inserire nel sistema informativo
Gli uffici, così come specificato nella circolare n. 31 del 5 luglio 2004, in sede di esame dell'esito contabile del rimborso, devono prestare particolare attenzione a tutti i dati e i codici inseriti o da inserire a sistema che potrebbero generare errori materiali o di calcolo (ad esempio: inesattezze nella indicazione dell'importo in lire o in euro, data di presentazione dell'istanza, decorrenza degli eventuali interessi, generalità dell'intestatario o del beneficiario, eccetera).
Maggiore cautela dovrà, comunque, essere riservata ai rimborsi di importo elevato e a quelli acquisiti manualmente dall'operatore.
Si raccomanda di inserire correttamente il codice che identifica il tipo d'imposta. Potranno essere disposti controlli ai fini del corretto inserimento dei predetti codici.

Considerazioni conclusive

Adempimenti dei responsabili degli uffici
Anche per la conferma degli esiti contabili si ricorda, come anche specificato nella nota prot. n. II/3/110779/03 dell'11 luglio 2003, che la spettanza o meno del rimborso deve essere valutata dagli uffici in sede di controllo dello stesso.
Al riguardo, relativamente alla conferma dell'esito contabile sopra menzionato, si impartiscono le seguenti disposizioni, agli uffici addetti alle lavorazioni:
- per gli importi fino a euro 25.000 è necessaria la firma del responsabile dell'area servizi o del dirigente preposto all'area servizi;
- per gli importi superiori a euro 25.000 è necessaria la firma del responsabile dell'ufficio;
- per gli importi superiori a 500.000 euro la conferma dovrà essere sottoposta al Direttore Regionale per l'autorizzazione.
Si precisa che i livelli di conferma degli esiti contabili sopra elencati hanno decorrenza a far data dal giorno successivo alla data della presente circolare. Gli uffici potranno stampare la lista dei rimborsi in oggetto utilizzando la funzione 7.2 del collegamento II.DD.: "Scambio di comunicazioni", "f1 - Stampe in differita", selezionando la stampa contraddistinta dal codice NIN003.
La presente circolare è disponibile sul sito Intranet alla voce Assistenza - Guide e Manuali - Rimborsi.
Con successiva circolare saranno impartite le istruzioni sui controlli da effettuare prima del pagamento.

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