Circolare n. 32/E del 3 giugno 2003 - Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Chiariment
Circolare Agenzia Entrate n. 49 del 12.09.2003
Il Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate ha chiesto delucidazioni in merito alla corretta individuazione dell'ambito territoriale di applicazione del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, con riferimento alle aree indicate nelle tabelle allegate alla circolare n. 32/E del 3 giugno 2003.
La Circolare n. 32/E del 3 giugno 2003 contiene chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina del credito d'imposta in questione.
Come noto, tale credito d'imposta - in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 - è concesso, a decorrere dall'8 luglio 2002, esclusivamente per investimenti destinati in strutture produttive ubicate nelle "aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato (che istituisce le Comunità europee) e alle aree dell'Abruzzo e del Molise ammissibili agli aiuti regionali ai sensi della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)", come precisato nella decisione C(2002) 1706 del 21 giugno 2002, con cui la Commissione europea ha autorizzato il regime agevolativo di cui al richiamato decreto legge n. 138 (regime di aiuti N 324/02).
Nella richiamata circolare n. 32/E sono allegate le tabelle contenenti l'elenco delle aree che costituiscono l'ambito territoriale dell'agevolazione.
La Tabella 1 (Aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)) e la Tabella 2 (Aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)) contengono l'elenco dei comuni, aggregati per Sistemi Locali del Lavoro (SLL), ammessi all'agevolazione secondo la citata decisone C(2002) 1706 del 21 giugno 2002, la Tabella 3 (Aree diverse da quelle delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)) contiene l'elenco dei comuni rientranti nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato non più compresi nell'ambito territoriale autorizzato dalla Commissione europea nella richiamata decisione del 21 giugno 2002.
La Tabella 3 è stata predisposta aggregando tutti i Sistemi Locali del Lavoro delle regioni diverse da Abruzzo e Molise (Centro-Nord): è stato, tuttavia, riscontrato che due dei Sistemi Locali del Lavoro inseriti nella predetta tabella abbracciano comuni compresi nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise.
In particolare:
> il Sistema Locale del Lavoro n. 313 - Ascoli Piceno (Marche) comprende i seguenti quattro comuni rientranti nel territorio della regione Abruzzo:
- Ancarano (TE);
- Civitella del Tronto (TE);
- Sant'Egidio alla Vibrata (TE);
- Valle castellana (TE);
> il Sistema Locale del Lavoro n. 416 - Sora (Lazio) comprende il seguente comune rientrante nel territorio della regione Abruzzo:
- Balsorano (AQ).
Tali comuni, essendo compresi nel territorio della Regione Abruzzo, rientrano, evidentemente, nel regime agevolativo di cui al decreto legge n. 138 del 2002, ancorché inserite in un SLL di regione diversa (e, nello specifico, nella Tabella 3 della circolare n. 32/E).
Ne deriva che, prescindendo da quanto indicato nella citata Tabella 3, per gli investimenti realizzati in strutture produttive situate nel territorio dei comuni sopra elencati il credito d'imposta spetta secondo le intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 per le Regioni Abruzzo e Molise, vale a dire in misura percentuale pari al 20 per cento, maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole e per le medie imprese.
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