Circolare Agenzia Entrate n. 49 del 21.11.2005

Acconti sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale e sull'imposta sulle assicurazioni - decreto legge 29 novembre 2004, n. 282
Circolare Agenzia Entrate n. 49 del 21.11.2005

Il decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 2004, n. 307 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - ha introdotto l'obbligo di versamento a titolo di acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale (articolo 4) e dell'imposta sulle assicurazioni (articolo 6).

1. Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
L'articolo 4 - Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale - ha inserito l'articolo 15 - bis al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo.
Il nuovo articolo dispone che: "Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio."
Si ricorda che il successivo comma 2 prevedeva che l'acconto dovuto per l'anno 2004 andasse versato entro il 15 dicembre di tale anno. Sono obbligati a versare l'acconto di tale imposta, oltre alle Poste spa e alle banche, gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992, vale a dire:
- le società aventi per oggetto la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari (SGR), di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;
- le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo (art. 64 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- le società di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Vale a dire gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del Testo Unico bancario - tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi - che esercitano nei confronti del pubblico attività di assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e intermediazione in cambi;
- le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso Testo Unico, cioè "...le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; che esercitano una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f) numeri dal 2 a 12; altre attività finanziarie previsti ai sensi del numero 15 della medesima lettera". Il menzionato articolo 1, comma 2 lettera f) richiama in particolare le attività di:
" (omissis)
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); cambi; strumenti finanziari a termine e opzioni; contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;...................
15) Altre attività che ....sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda Direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità Europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989..."
I soggetti sopra specificati sono tenuti a versare, a titolo di acconto dell'imposta di bollo da assolvere in modo virtuale nell'anno successivo, una somma pari al 70 per cento dell'imposta liquidata in via provvisoria dall'Ufficio delle Entrate per l'anno in corso.
Il versamento deve essere eseguito entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità precisate nella risoluzione n. 146 del 9 dicembre 2004. Per l'anno 2004, invece, l'acconto doveva essere versato entro il 15 dicembre dello stesso anno, ai sensi del sopraccitato comma 2 dell'articolo 4.
Per l'anno 2005, l'acconto da versare entro il 30 novembre deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dell'imposta liquidata in via provvisoria dall'ufficio. Più precisamente l'acconto va determinato tenendo conto non solo dell'imposta provvisoria relativa all'anno 2005, calcolata sulla scorta della liquidazione definitiva dell'anno 2004, ma anche dell'imposta riliquidata provvisoriamente a seguito degli aggiornamenti degli importi in misura fissa dell'imposta di bollo disposti con D.M. 24 maggio 2005. Infatti, anche gli importi riliquidati nel corso dell'anno a seguito degli aggiornamenti concorrono a determinare l' "imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15". calcolato sull'intero importo dovuto, a nulla rilevando le modalità di denuncia, liquidazione e versamento previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 239 del 2002, e la circostanza che i versamenti sono eseguiti con due distinti codici tributo: 527T per l'Erario e 528T per la quota che affluisce al Fondo di solidarietà.
Tale modalità di calcolo è avvalorata dalla relazione tecnica al decreto legge n. 282, dalla quale risulta che la previsione delle maggiori entrate per l'Erario per l'anno 2004 tiene conto dei versamenti effettuati con i codici tributo 527T (imposta assicurazioni Erario) e 528T (Imposta Assicurazioni Erario - Aumento aliquota).
Analogamente a quanto disposto per l'imposta di bollo, lo scomputo dell'acconto non deve obbligatoriamente essere effettuato nel mese di febbraio; l'articolo 15 bis consente al contribuente di scomputare le predette somme "a partire" dal mese di febbraio, con possibilità, quindi, di scomputare le somme versate a titolo di acconto anche in tempi successivi.
Lo scomputo del versamento a titolo di acconto deve essere operato avendo riguardo ai soli versamenti da eseguire utilizzando il codice tributo 527T (imposta sulle assicurazioni - Erario) mentre devono essere interamente versati gli importi che affluiscono al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, cioè i versamenti eseguiti con il Codice 528T.
Infine, si precisa che tra i destinatari della norma in argomento devono essere inclusi anche le imprese assicuratrici con sede legale in un altro Stato membro della Comunità Europea che operano nel territorio della Repubblica. Pertanto, anche i rappresentanti fiscali di tali imprese assicuratrici, nominati, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge n. 1216 del 1961, devono provvedere al versamento dell'acconto. Una diversa interpretazione che escludesse da tale obbligo le imprese assicuratrici estere sopra precisate comporterebbe un ingiustificato trattamento di sfavore per gli assicuratori residenti in Italia.
Gli assicuratori aventi la propria sede legale in altro stato membro dell'Unione Europea - così come gli assicuratori residenti in Italia - devono considerare quale base di calcolo per l'acconto l'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente, che si desumono dalle denunce mensili presentate dal mese di febbraio al mese di gennaio dell'anno successivo.

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