Circolare Agenzia Entrate n. 54 del 22.10.2003

Rinuncia al credito d'imposta richiesto con le istanze di cui ai modelli ITS - ITS/A - IPE - IPC- RTS - ICO. Termine iniziale di presentazione delle istanze per il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate del Centro-Nord
Circolare Agenzia Entrate n. 54 del 22.10.2003

Come è noto, le recenti disposizioni in materia di crediti d'imposta hanno introdotto una specifica procedura di monitoraggio che regola, mediante la previsione di un'istanza preventiva da trasmettere in via telematica al Centro Operativo di Pescara, l'accesso al contributo in relazione ai fondi stanziati in bilancio dalle norme che disciplinano le singole agevolazioni.
In attuazione delle citate disposizioni, con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio e dell'8 aprile 2003, rispettivamente pubblicati nel Supplemento ordinario alla G.U. n 40 del 18 febbraio 2003 e nella G.U. n. 86 del 12 aprile 2003, sono stati approvati i seguenti modelli, da utilizzare per la richiesta dei crediti d'imposta a fianco riportati:
- Mod. RTS, per il rinnovo delle istanze per il credito d'imposta in relazione agli investimenti nelle aree svantaggiate denegate nell'anno precedente (art. 62, lettera d), della legge 27dicembre 2002, n. 289);
- Mod. ITS, per il credito d'imposta relativo agli investimenti nelle aree svantaggiate da realizzare a partire dal 2003 (lettera e), della legge n. 289 del 2002);
- Mod. ITS/A, per il credito d'imposta relativo agli investimenti in agricoltura (art. 11 del D.L. 8/07/2002, convertito dalla legge 8/08/2002, n.178, come modificato dall' art. 69, della legge n.289 del 2002);
- Mod. IPE, per il credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati dalle imprese editoriali (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003);
- Mod. IPC, per il credito d'imposta per l'acquisto delle apparecchiature informatiche (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003).
- Mod. ICO, per il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (art. 63 della legge n.289 del 2002).

1 - Rinuncia ai crediti d'imposta richiesti con i modelli ITS-ITS/A-IPE-IPC
Nelle istruzioni alla compilazione dei suddetti modelli è stata prevista, per i soggetti che intendono per qualsiasi motivo annullare le istanze di attribuzione del credito d'imposta precedentemente inviate, la possibilità di presentare richiesta di rinuncia esclusivamente prima dell'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate al soggetto interessato del provvedimento di accoglimento o di diniego.
A seguito delle numerose richieste di poter rinunciare al credito d'imposta anche successivamente al ricevimento del predetto provvedimento di accoglimento, pervenute da parte di alcune Associazione di categoria e degli stessi beneficiari delle agevolazioni, l'Agenzia delle Entrate, al fine di poter ridistribuire le risorse che rimarrebbero inutilizzate, ritiene opportuno consentire tale facoltà, a condizione che il credito concesso non sia stato utilizzato neppure in parte.
Pertanto, i contribuenti che per qualsiasi motivo, ivi compresi eventuali errori commessi nella compilazione, intendano annullare l'istanza di attribuzione del credito d'imposta precedentemente presentata, potranno, a modifica di quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello, inviare apposita rinuncia anche successivamente al ricevimento del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che, come già indicato nelle istruzioni alla compilazione delle relative istanze, la rinuncia, immediatamente operativa, deve essere inviata in via telematica al Centro Operativo di Pescara e redatta sul medesimo modello utilizzato per la richiesta del contributo, del quale dovrà essere compilato esclusivamente il frontespizio in tutte le sue parti, indicando, nella sezione riservata alla sottoscrizione dell'istanza, il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza cui s'intende rinunciare.
Si rammenta, altresì, che la rinuncia comporta la perdita di ogni diritto derivante dall'istanza precedentemente inviata, con la conseguenza che un'eventuale successiva richiesta di attribuzione del credito d'imposta assumerà il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente dalla procedura telematica in relazione alla data ed all'orario della sua presentazione.

2 - Rinuncia a crediti d'imposta richiesti con il Mod. RTS e Mod.ICO
La facoltà di rinunciare al credito d'imposta in precedenza richiesto e non utilizzato viene consentita anche alle imprese che, a seguito del provvedimento di diniego dell'istanza originaria per esaurimento dei fondi, hanno rinnovato l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate.
In particolare, l'esigenza di rinunciare al credito d'imposta è stata di recente rappresentata dai soggetti che, a seguito della maggiore dotazione finanziaria resa disponibile per il 2003 dalla delibera del CIPE n. 23 del 25 luglio 2003, pubblicata nella G.U. n. 185 dell'11 agosto 2003, in data 12 settembre 2003 hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di rinnovo in precedenza denegata per esaurimento dei fondi e che, atteso il tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza medesima, non sono più interessati alla fruizione del beneficio.
Le istanze di rinuncia, redatte sul mod. RTS, potranno essere presentate a decorrere dal 27 ottobre 2003 utilizzando la nuova versione, appositamente predisposta per la relativa acquisizione, del prodotto "CREDINVEST 388", che consente, in sede di compilazione del modello RTS, di manifestare espressamente la volontà di rinunciare all'istanza di attribuzione del contributo, indicando, nell'apposita sezione del frontespizio del modello, il numero di protocollo attribuito dal sistema telematico alla medesima istanza.
Per quanto concerne il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione richiesto con il Mod.ICO, si segnala che, in attuazione di quanto preannunciato con la circolare n. 45/E del 1 agosto 2003, viene altresì attivata, a decorrere dalla medesima data del 27 ottobre 2003, un'apposita funzione del prodotto di gestione "CREDITOCCUPAZIONE" che consente ai datori di lavoro, sempreché non abbiano utilizzato in alcuna misura il credito d'imposta attribuito, di rinunciare in via telematica ad un'istanza precedentemente inviata.
Per la compilazione delle istanze di rinuncia ai crediti d'imposta richiesti con i modelli "RTS" e "ICO", da inviare in via telematica al Centro Operativo di Pescara, i contribuenti interessati dovranno attenersi alle seguenti indicazioni, che integrano le istruzioni alla compilazione dei rispettivi modelli, già approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2003:
- compilare l'istanza di rinuncia utilizzando la nuova versione dei prodotti di gestione "CREDINVEST 388" 1.0.1 e "CREDITOCCUPAZIONE" 1.0.3, disponibili gratuitamente nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it dal 23 ottobre 2003;
- compilare esclusivamente il frontespizio del modello in tutte le sue parti;
- indicare nell'apposito campo previsto dal prodotto di compilazione, nella sezione riservata alla sottoscrizione, il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla predetta istanza.

3 - Termine iniziale per la presentazione delle istanze di attribuzione del credito d'imposta per investimenti nelle aree del Centro-Nord.
Com'è noto, l'art. 62, comma 1, lett.c), della legge n. 289 del 2002, ha esteso il beneficio, previsto per gli investimenti nelle aree svantaggiate dall'art.8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, anche agli investimenti da realizzare nelle aree, diverse da quelle delle regioni Abruzzo e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato che istituisce la Comunità europea (Centro-Nord), subordinandone l'operatività alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
A seguito dell'intervenuta approvazione del regime di aiuti di Stato n.198/2003, i soggetti interessati potranno, a decorrere dalla medesima data del 27 ottobre 2003, presentare in via telematica le istanze per l'attribuzione del credito per gli investimenti da realizzare nelle predette aree; per la individuazione di tali aree si fa rinvio agli allegati alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 3 giugno 2003, disponibile nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
Le istanze per l'attribuzione del credito d'imposta, redatte sul modello ITS già approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2003, dovranno essere compilate utilizzando la nuova versione del prodotto informatico di gestione denominato "CREDINVEST 388" n.1.0.1, disponibile gratuitamente, a partire dal 23 ottobre prossimo, nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it, unitamente al modello ed alle relative istruzioni per la compilazione, già presenti nel predetto sito.
Attesa la differente percentuale d'intensità di aiuto, prevista dal regime di aiuti per gli investimenti nelle aree del Centro-Nord per le piccole e le medie imprese, il prodotto informatico di compilazione delle istanze consente di indicare distintamente se trattasi di piccola impresa o di media impresa.

Le Direzioni Regionali sono pregate di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS