Circolare Agenzia Entrate n. 55 del 28.12.2004

Procedura per il riconoscimento dell'equipollenza in materia di apparecchi misuratori fiscali, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2002 (G.U. della Repubblica Italiana, serie generale n. 177 del 30 luglio 2002), recante modifiche al D.M. 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni
Circolare Agenzia Entrate n. 55 del 28.12.2004

PREMESSA
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate datato 4 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 177 del 30 luglio 2002, questa amministrazione ha introdotto modifiche al decreto ministeriale 23 marzo 1983, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Ciò per andare incontro ai rilievi mossi dalla Comunità Europea, sotto il profilo generale dell'ostacolo opposto con il menzionato decreto ministeriale alla libera circolazione dei beni.
Il provvedimento datato 4 marzo 2002, infatti, abolisce l'obbligo per i fabbricanti e gli importatori di apparecchi misuratori fiscali di subordinare l'esperibilità della procedura di approvazione del modello di misuratore fiscale alla dimostrazione della disponibilità nel territorio nazionale di una vasta rete di assistenza tecnica. Viene fatta, poi, riserva di adottare successivi provvedimenti, sentita la Commissione per l'approvazione dei misuratori fiscali di cui all'art. 5 del ripetuto D.M. 23 marzo 1983, per fissare i requisiti essenziali che i misuratori stessi devono rispettare, per regolamentare le procedure di valutazione della conformità al modello approvato mediante anche l'utilizzazione dei moduli corrispondenti a quelli comunitari "dell'esame del tipo" e della "dichiarazione di conformità al tipo" basata sulla verifica del prodotto o sulla gestione della qualità del processo produttivo, moduli contemplati nelle direttive comunitarie adottate secondo i criteri del nuovo approccio.
A successivo provvedimento viene, altresì, demandata l'individuazione dei criteri e delle modalità della "verificazione periodica", nonché dei requisiti minimi che devono possedere i laboratori autorizzati alle operazioni di detta verificazione nonché ogni altra prescrizione conseguente alla nuova disciplina. Finalità realizzata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate datato 28 luglio 2003, pubblicato nella G.U. n. 221 del 23 settembre 2003.
Inoltre, il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2002 nel punto 3.1, lettere a), b) e c) tratta dell'equipollenza in materia di prove ed esami effettuati ai fini dell'approvazione di modello e di sigilli applicati sui misuratori fiscali.
Premesso quanto sopra, con la presente circolare si impartiscono le istruzioni inerenti la procedura per il riconoscimento dell'equipollenza anzidetta, sentito in proposito il parere della Commissione per l'approvazione dei misuratori fiscali espresso nella seduta del 26 novembre 2004.

1. Verifica e dichiarazione di equipollenza.
1.1 L'equipollenza contemplata nelle lettere a), b) e c) del punto 3.1 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 4 marzo 2002 è riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, mediante apposita "dichiarazione di equipollenza", su parere favorevole della Commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni.
1.2 La dichiarazione di equipollenza è rilasciata su domanda del soggetto interessato, inoltrata in plico raccomandato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, completa della documentazione specificata nei punti 2.1, 2.2 e 2.3 successivi, rispettivamente per i casi contemplati alle lettere a), b) e c) del punto 3.1 del provvedimento precitato.
1.3 La Commissione sopramenzionata esprime il proprio parere sulla richiesta dichiarazione di equipollenza in base alla verifica effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dal soggetto richiedente.
1.4 Il provvedimento concernente la dichiarazione di equipollenza o il mancato accoglimento della domanda di riconoscimento di equipollenza è rilasciato entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del 19 ottobre 1994, n. 678. Avverso il provvedimento di mancato accoglimento può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

2. Documenti per la verifica dell'equipollenza di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.1 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 4 marzo 2002.
2.1 Nell'ipotesi di cui alla lettera a), la domanda di equipollenza è corredata dei relativi rapporti delle prove e degli esami qualora prove ed esami risultino effettuati sulla base della normativa nazionale (D.M. 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni). Qualora, invece, le prove e gli esami risultino effettuati con riferimento ai requisiti legali prescritti nello Stato membro di provenienza, i citati rapporti sono corredati anche degli stralci dei provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi concernenti i predetti requisiti legali.
2.2. Nell'ipotesi di cui alla lettera b), la domanda di equipollenza è corredata dei certificati di approvazione di modello oppure dei provvedimenti ad essi analoghi, rilasciati dalle rispettive autorità competenti, nonché dei rapporti delle prove e degli esami correlati. I certificati, i provvedimenti e i rapporti prodotti sono corredati dei medesimi documenti specificati al precedente punto 2.1.
2.3 Nell'ipotesi alla lettera c), la domanda di equipollenza è corredata degli stessi documenti specificati al punto 2.2 precedente.

La documentazione di cui al punto 2, prodotta in lingua straniera, deve essere integrata da apposita traduzione giurata in lingua italiana.

Si pregano le associazioni in indirizzo di curare la massima diffusione presso i propri associati della presente circolare, che viene anche riportata sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

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