Circolare Agenzia Entrate n. 56 del 05.12.2003

iscossione delle spese di giustizia. Attribuzione del codice fiscale ai soggetti debitori - persone fisiche
Circolare Agenzia Entrate n. 56 del 05.12.2003

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, che ha riunito e coordinato tutte le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale, ha disciplinato la riscossione dei crediti erariali per le spese processuali, le spese di mantenimento dei detenuti, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle pecuniarie processuali.
La competenza alla iscrizione a ruolo delle spese di giustizia, derivante da inadempimento del soggetto che non vi abbia provveduto spontaneamente, è stata attribuita agli Uffici giudiziari (la Corte di Cassazione, le Corti d'Appello, i Tribunali ordinari, i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ed Uffici per la sorveglianza, gli Uffici dei Giudici di pace) ed agli Istituti penitenziari.
Il D.P.R. 602/73 e successive modificazioni, che reca disposizioni in tema di riscossione e disciplina, all'art. 12, la formazione e il contenuto dei ruoli, prevede l'indicazione di dati obbligatori fra cui il numero di codice fiscale del soggetto debitore e stabilisce inoltre che, in difetto di tali indicazioni, non può farsi luogo all'iscrizione.
Qualora i soggetti debitori non siano in possesso del codice fiscale regolarmente attribuito dall'Agenzia delle Entrate, come accade frequentemente per i debitori stranieri, le partite iscritte a ruolo vengono scartate per mancata validazione del codice fiscale, impedendo di fatto la riscossione delle somme dovute e soggette a prescrizione.
Vista la peculiarità dei soggetti iscritti a ruolo da parte degli Uffici giudiziari e degli Istituti penitenziari, ed in particolar modo la speciale disciplina delle pene pecuniarie, che comporta, in caso di insolvibilità, la conversione delle stesse in misure restrittive della libertà personale, si forniscono i seguenti chiarimenti, volti a uniformare i criteri di operatività degli uffici nel rilascio dei codici fiscali ai predetti soggetti.
Al fine di effettuare iscrizioni a ruolo con la corretta indicazione del codice fiscale del soggetto debitore, gli Uffici giudiziari e gli Istituti penitenziari, in via preliminare, possono verificare, mediante il collegamento telematico con l'Anagrafe Tributaria in corso di completamento, se il soggetto è già in possesso di codice fiscale regolarmente attribuito.
Nel caso in cui non risulti attribuito il codice fiscale, al fine di dare esecuzione ai propri adempimenti e per salvaguardare i termini di prescrizione che opera nei confronti di tali somme, gli Uffici giudiziari e gli Istituti penitenziari possono chiederne l'attribuzione ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 605/73, e successive modificazioni, indicando i dati anagrafici completi del soggetto per cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale, nonché il domicilio fiscale dello stesso, così come previsto dall'art. 4 del medesimo D.P.R. 605/73.
La richiesta di attribuzione del codice fiscale per il soggetto che ne sia sprovvisto deve essere completa della motivazione e dell'attestazione dell'ufficio richiedente volta ad assicurare che i dati identificativi del soggetto corrispondono a quelli riportati in atti provenienti dall'autorità giudiziaria o in atti processuali. L'ufficio locale dell'Agenzia deve acquisire agli atti tutta la documentazione prodotta dall'ufficio richiedente.
Qualora venga riscontrato che il soggetto debitore è titolare di un codice fiscale attribuito sulla base di dati anagrafici non corretti, ovvero che il domicilio fiscale registrato in Anagrafe Tributaria non è correttamente aggiornato, su richiesta dell'Ufficio giudiziario o dell'Istituto penitenziario, e sulla base dell'attestazione da questi prodotta, l'ufficio locale dell'Agenzia procede all'aggiornamento dei dati riguardanti il debitore.
Qualora il soggetto debitore sia iscritto in una anagrafe Comunale, l'attestazione dei dati anagrafici e di residenza, per l'attribuzione del codice fiscale o la rettifica dei dati, consiste nella certificazione anagrafica rilasciata dal Comune.

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