Circolare Agenzia Entrate n. 56 del 24.10.2007

Articolo 155, quinto comma, del codice di procedura civile - Computo dei termini - Applicabilità al processo tributario - Istruzioni per gli Uffici
Circolare Agenzia Entrate n. 56 del 24.10.2007

1. Premessa
L'articolo 2, comma 1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263 ha aggiunto il quinto comma all'articolo 155 c.p.c., che così dispone: "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato".
Il richiamato quarto comma dell'articolo 155 c.p.c. prevede che "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".
Conseguentemente, per effetto della novella normativa, se un termine relativo ad atti da compiersi fuori udienza viene a scadere di sabato, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Per effetto del rinvio alle norme del codice di procedura civile operato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il quinto comma dell'articolo 155 c.p.c. è applicabile anche al processo tributario.
Ciò posto, di seguito si forniscono alcuni chiarimenti per orientare gli Uffici ai fini del corretto computo dei termini relativi agli adempimenti previsti nell'ambito del giudizio tributario.

2. Computo dei termini
Ai fini del computo della decorrenza dei termini, occorre distinguere tra:
- termini comuni, per i quali non si computa il giorno iniziale mentre si computa il giorno finale; questa è la regola che si applica generalmente, salvo che i termini non siano qualificati "liberi" dalla legge. Sono termini comuni, ad esempio, quelli previsti per la proposizione ed il deposito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'appello;
- termini liberi, per i quali non si computa né il giorno iniziale né il giorno finale; per essere considerato "libero" un termine deve essere qualificato come tale dalla legge. Sono termini liberi, ad esempio, quelli previsti per il deposito dei documenti, delle memorie e dell'istanza di discussione in pubblica udienza.
Occorre, inoltre, distinguere tra:
- termini "a decorrenza successiva". In questi casi il termine iniziale precede quello finale secondo il calendario comune; sono tali, ad esempio, quelli relativi alla proposizione ed al deposito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'appello. A titolo esemplificativo, il ricorso deve essere depositato nei successivi trenta giorni (termine finale) dalla proposizione del ricorso (termine iniziale);
- termini "a ritroso", in base ai quali l'atto deve essere compiuto un certo numero di giorni prima di una determinata data. In questi casi il termine finale precede quello iniziale secondo il calendario comune; sono tali, ad esempio, quelli relativi al deposito dei documenti, delle memorie e dell'istanza di discussione in pubblica udienza: tutti adempimenti che devono essere compiuti un determinato numero di giorni prima dell'udienza. A titolo esemplificativo, le memorie devono essere depositate dieci giorni "liberi" prima (termine finale) dell'udienza di trattazione (termine iniziale).

3. Termini scadenti di sabato
Alla luce del nuovo articolo 155 c.p.c., se il termine viene a scadere in un giorno festivo o di sabato:
- per i termini "a decorrenza successiva", la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non festivo;
- per i termini "a ritroso", in via prudenziale si deve considerare la scadenza del termine anticipata al giorno precedente non festivo.
Al riguardo si osserva che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene non applicabile ai termini "a ritroso" la proroga al primo giorno non festivo successivo (in tal senso Cass., sez. I, 12 dicembre 2003, n. 19041; Cass., sez. lav., 20 maggio 2002, n. 7331; Cass., 19 novembre 1977, n. 5187).
Ciò in sostanza comporta che, in caso di termine "a ritroso" con scadenza in giorno festivo, la stessa è anticipata al primo giorno non festivo antecedente.
Prudenzialmente si ritiene applicabile tale principio anche alla proroga oggi prevista per il giorno di sabato.
Di conseguenza il termine "a ritroso" viene anticipato al primo giorno non festivo precedente.

4. Decorrenza dell'applicazione della proroga dei termini scadenti di sabato
La disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 155 c.p.c. si applica, per effetto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 263 del 2005, modificato dall'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ai "procedimenti instaurati successivamente" al 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore del nuovo quinto comma dell'articolo 155 c.p.c.).
Per "procedimenti instaurati successivamente" si devono intendere tutti i giudizi per i quali è stato proposto ricorso, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, successivamente al 1 marzo 2006.
A tal fine si ritiene che il processo si intende instaurato con la notifica del ricorso di primo grado. Non rileva invece la successiva data di costituzione in giudizio del ricorrente.
Ne consegue che il nuovo quinto comma dell'articolo 155 del c.p.c. non si applica all'appello o al ricorso per cassazione quando il ricorso introduttivo del primo grado sia stato proposto anteriormente al 2 marzo 2006.
Per tali giudizi, pertanto, continuerà a trovare applicazione la previgente formulazione dell'articolo 155 c.p.c., in base alla quale il sabato non era equiparato al giorno festivo.
Va tuttavia rilevato che, per effetto dell'articolo 33 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'Agenzia, il sabato non è giorno lavorativo ("l'orario di lavoro, è articolato su cinque giorni"). Ne consegue che gli adempimenti che scadono di sabato, non prorogati al successivo giorno lavorativo, di fatto devono essere eseguiti entro il giorno lavorativo antecedente.

5. Ricorsi riuniti
Per il caso di riunione di ricorsi, di cui solo alcuni proposti successivamente al 1 marzo 2006, si osserva quanto segue.
Si rileva preliminarmente che, in assenza di specifiche disposizioni normative, non vi è una univoca posizione giurisprudenziale sulla natura dei ricorsi riuniti e sulla relativa disciplina applicabile.
Da un lato, parte della giurisprudenza di legittimità afferma che i ricorsi riuniti dal giudice, benché istruiti e decisi congiuntamente, mantengono la propria autonomia. Difatti, la pronuncia del giudice, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise e ciascuna pronuncia è impugnabile con il mezzo che le è proprio. In tal senso: Cass., 14 marzo 1988, n. 2425; 7 settembre 1991, n. 9430; Cass., 10 settembre 2004, n. 18271. In particolare, la richiamata sentenza n. 9430 del 1991 ha chiarito che: "...l'opportunità e l'esigenza processuale della riunione delle cause non possono influire sulla loro individualità e distinzione anche con riferimento alle regole processuali applicabili a ciascuna di esse".
Altra parte, minoritaria, della giurisprudenza di legittimità ritiene, invece, che, una volta disposta la riunione, i ricorsi perdono la loro autonomia, stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione per una stessa parte (cfr. Cass., 7 marzo 1990, n. 1783).
Ciò premesso, nei casi di riunione dei ricorsi, prudenzialmente, al fine di evitare possibili declaratorie di inammissibilità da parte della Commissione tributaria adita in relazione alla disciplina applicabile, gli Uffici, relativamente agli atti processuali svolti fuori dall'udienza, si atterranno alle seguenti istruzioni:
- con riferimento ai termini "a decorrenza successiva", si ritiene opportuno applicare alle cause riunite relative anche a ricorsi proposti successivamente al 1 marzo 2006 la precedente disciplina sui termini processuali, nel senso che non si applicherà la nuova proroga prevista per il sabato.
- con riferimento ai termini "a ritroso", si ritiene opportuno applicare alle cause riunite relative anche a ricorsi proposti anteriormente al 2 marzo 2006, la nuova disciplina sui termini processuali. Pertanto, gli Uffici provvederanno al compimento degli atti processuali che vengano a scadere di sabato entro il giorno non festivo precedente.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

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