Circolare Agenzia Entrate n. 61 del 31.07.2002

Rimborsi in conto fiscale per l'imposta sul valore aggiunto derivanti dalla dichiarazione annuale - Attività degli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate e del Centro operativo di Pescara - Ulteriori istruzioni integrative della circolare n. 31/E del 12 aprile 2002
Circolare Agenzia Entrate n. 61 del 31.07.2002

Premessa
1. Attuale gestione delle richieste di rimborso IVA in conto fiscale
2. Nuovo assetto organizzativo delle attività a partire dal 1 agosto 2002
2.1 Attività del Centro operativo di Pescara
2.2 Attività degli uffici locali e degli uffici provinciali IVA

Premessa
Con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2001, del 28 dicembre 2001 e del 27 febbraio 2002, è stato attribuito, tra l'altro, al Centro operativo di Pescara il controllo dei rimborsi in conto fiscale per l'imposta sul valore aggiunto con decorrenza dal 1 agosto 2002 per le richieste presentate a partire da tale data.
Successivamente, con la circolare n. 31/E del 12 aprile 2002, al punto 2.2, lett. b) e c), è stato precisato che il Centro operativo svolge funzioni a supporto delle attività di controllo spettanti agli uffici, rinviando la relativa disciplina a successive disposizioni.
Al fine di consentire al Centro operativo di Pescara l'effettuazione delle suddette attività di supporto e di adeguare le procedure presso gli Uffici periferici è stato predisposto un piano di riorganizzazione delle fasi di acquisizione e gestione dei dati concernenti le procedure relative ai rimborsi IVA in conto fiscale, nonché un sistema di monitoraggio accentrato.
In ogni caso, a prescindere dall'attuazione del citato piano di riorganizzazione, gli uffici locali e provinciali IVA e i Concessionari della riscossione, per quanto di loro competenza, continueranno a svolgere con riferimento alle richieste di rimborso annuale ricevute dal 1 agosto 2002 le ordinarie attività di acquisizione, gestione e controllo.
Pertanto, per quanto non diversamente stabilito con la presente circolare, restano valide le precedenti disposizioni impartite in materia.
Conseguentemente, con le presenti istruzioni di servizio, attesa la complessità e i tempi necessari per la realizzazione delle procedure informatiche, si forniscono i criteri che saranno utilizzati per l'attuazione del nuovo assetto organizzativo.
In particolare, con la presente circolare vengono definite le attività che saranno progressivamente assunte dal Centro operativo di Pescara e le modalità che gli uffici e i Concessionari saranno tenuti ad osservare nell'ambito del nuovo sistema di controllo delle richieste di rimborso IVA in conto fiscale e delle relative garanzie.

1. Attuale gestione delle richieste di rimborso IVA in conto fiscale
In base alle istruzioni precedentemente impartite, in particolare con le circolari n. 19/E dell' 11 agosto 1993, n. 119/E del 22 luglio 1994, n. 143/E del 9 agosto 1994, n. 38/E del 2 febbraio 1995, n. 29/E del 26 gennaio 1998, n. 84/E del 12 marzo 1998 e n. 146/E del 10 giugno 1998, le attività di gestione e di controllo coinvolgono nella fase anteriore all'erogazione del rimborso, da un lato il Concessionario della riscossione territorialmente competente, cui viene presentata la richiesta di rimborso annuale IVA (modello VR e prospetto IVA 26 PR) corredata della relativa garanzia prevista dalla legge, e dall'altro, l'ufficio finanziario competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
In particolare, il Concessionario della riscossione, a seguito della presentazione delle richieste di rimborso IVA, tra l'altro,
provvede a:
a) verificare la legittimazione del sottoscrittore della richiesta;
b) attribuire alla richiesta il numero cronologico;
c) richiedere al contribuente, unitamente ad altri documenti, la fideiussione accertandone la legittimità e l'effettiva emissione;
d) acquisire le richieste di rimborso e le garanzie ad esse relative trasmettendone telematicamente i dati al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria;
e) inviare entro 5 giorni agli uffici finanziari la richiesta di rimborso unitamente alla comunicazione dell'ammontare delle somme eventualmente iscritte a ruolo costituenti carico pendente;
f) inoltrare agli uffici finanziari la fideiussione e gli altri documenti al più presto e, comunque, al massimo entro cinque giorni dal ricevimento;
g) comunicare al soggetto che ha prestato la garanzia l'eventuale sospensione del termine di decadenza e successivamente la data di effettuazione del rimborso;
h) corrispondere l'importo ammesso a rimborso se entro 40 giorni dalla presentazione della richiesta non vi sono state sospensioni da parte dell'ufficio finanziario o revoche da parte del contribuente.
Il competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, o in mancanza l'ufficio IVA, sulla base dei dati trasmessi telematicamente e della documentazione inviata dal Concessionario, nel termine di 40 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, tra l'altro, provvede a:
a) controllare la corretta compilazione dei dati del modello VR e del prospetto IVA 26 PR eventualmente modificando i dati informatici trasmessi dal Concessionario;
b) verificare che la richiesta di rimborso rispetti il limite stabilito dall'art. 25 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (attualmente fissato in € 516.456, 90), tenuto conto degli importi utilizzati in compensazione;
c) verificare l'esistenza del soggetto IVA;
d) controllare l'esistenza di eventuali pendenze fiscali a carico del contribuente.
Qualora l'ufficio, in seguito ai suddetti controlli, individui degli elementi ostativi al pagamento del rimborso (ad esempio un avviso di rettifica), nel termine dei 40 giorni, provvede a sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Concessionario e al contribuente.
Com'è noto, successivamente all'erogazione del rimborso da parte del Concessionario e nel termine per l'accertamento previsto dall'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'ufficio finanziario è tenuto a svolgere i controlli che riguardano l'analisi dei presupposti e degli altri profili sostanziali concernenti i rimborsi già eseguiti mediante conto fiscale e provvede, inoltre, direttamente all'erogazione dei rimborsi IVA per la parte eccedente il limite previsto per il pagamento da parte del Concessionario e per altre determinate ipotesi (cessazione di attività, procedure concorsuali, ecc.), effettuando gli ulteriori controlli.

2. Nuovo assetto organizzativo delle attività a partire dal 1 agosto 2002
Il Centro operativo di Pescara assume funzioni specializzate di controllo, di gestione e di monitoraggio centralizzato in materia di rimborsi IVA in conto fiscale, da effettuarsi sulla base delle informazioni provenienti dall'intera rete degli operatori del settore quali gli uffici dell'Agenzia e i Concessionari.
L'esistenza di un unico soggetto deputato a tali attività consente infatti di analizzare i dati d'insieme con maggiore chiarezza al fine di contrastare efficacemente alcuni fenomeni illeciti ed elusivi, aumentare e rendere più rapidi i controlli sulla legittimità e veridicità delle garanzie fideiussorie ed infine intervenire rapidamente e in maniera capillare nei confronti degli operatori.

2.1 Attività del Centro Operativo di Pescara
Per effetto del nuovo assetto organizzativo e per consentire le attività di monitoraggio nazionale, i dati inerenti le richieste di rimborso e le garanzie fideiussorie trasmessi telematicamente all'Anagrafe Tributaria da parte dei Concessionari e degli uffici, sono messi a disposizione del Centro operativo di Pescara mediante apposita procedura.
Sono, altresì, rese disponibili presso il predetto Centro operativo tutte le informazioni presenti nelle banche dati informatiche dell'Anagrafe Tributaria necessarie allo svolgimento delle funzioni successivamente elencate, unitamente ai collegamenti con altre banche dati esterne che si renderanno necessari.
In particolare, per quanto attiene alle garanzie fideiussorie, nel rispetto dei termini proceduralmente previsti per eseguire i rimborsi, il Centro operativo di Pescara ne analizza i relativi dati acquisiti telematicamente.
Per espletare detta attività il Centro operativo di Pescara si avvarrà di una banca dati contenente le informazioni di tutti i soggetti che rilasciano garanzie fideiussorie, procedendo, per ciascun soggetto, alla verifica dei seguenti elementi:
a) il titolo per operare nel settore;
b) l'idoneità ad adempiere le obbligazioni assunte;
c) le inadempienze contrattuali;
d) gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'abilitazione ad operare.
Qualora dai predetti controlli dovessero scaturire delle irregolarità, tali da ritenere le garanzie prestate di dubbia legittimità, il Centro operativo ne darà comunicazione all'ufficio che sarà tenuto in detta circostanza a conformarsi a quanto comunicato, disponendo la sospensione del rimborso e/o la richiesta di un'ulteriore garanzia e di altri elementi istruttori.
Il Centro operativo provvederà altresì a comunicare agli uffici ogni altra circostanza che riterrà utile al fine di una esaustiva valutazione circa l'affidabilità della garanzia.
L'operatività riconosciuta al Centro operativo in materia di garanzie fideiussorie ha quindi una valenza vincolante, nel senso che l'ufficio competente dovrà obbligatoriamente attenersi alle istruzioni ricevute e non potrà dar luogo al rimborso salvo che nel prosieguo vengano emanate diverse istruzioni o direttive.
Ovviamente ciò non contrasta con lo svolgimento degli ordinari controlli eseguiti dal concessionario e dall'ufficio periferico volti a verificare la validità del documento cartaceo presentato, ma realizza un ulteriore e più approfondito esame diretto a riscontrare l'operato dei soggetti che rilasciano garanzie fideiussorie.
Conseguentemente, restando radicate presso gli uffici periferici le attività di controllo e di accertamento, le garanzie fideiussorie devono essere intestate ai singoli uffici, i quali continuano a svolgere l'attività di escussione delle predette garanzie.
Inoltre, il Centro operativo di Pescara, a seguito di tutte le informazioni ricevute oltre che dai controlli effettuati direttamente, potrà comunicare formalmente agli enti di controllo dei soggetti fideiussori del settore bancario (Banca d'Italia) finanziario (UIC) ed assicurativo (ISVAP) le eventuali irregolarità o inadempienze contrattuali al fine di consentire l'eventuale adozione di provvedimenti cautelari.
Per quanto attiene invece alle attività degli uffici strettamente connesse all'esame della richiesta di rimborso, il Centro operativo svolgerà le seguenti attività di supporto che saranno progressivamente attuate in relazione all'avvenuta predisposizione delle procedure informatiche:
a) individuazione di quei soggetti IVA che rivelano situazioni di particolare pericolosità quali ad esempio:
- posizioni creditorie di notevole consistenza derivanti da operazioni straordinarie;
- rilevanti riduzioni delle cessioni ovvero altre cause rivelatrici di irregolarità degli acquisti;
- ogni altro elemento di criticità rilevato a seguito di comparazione e di incrocio delle informazioni contenute nella propria banca dati.
b) controllo del rispetto del limite per le compensazioni e i rimborsi in conto fiscale di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante incrocio dei dati relativi ai versamenti effettuati con modello F24 e dei rimborsi erogati in conto fiscale nell'arco di ciascun anno solare.
I nominativi così segnalati saranno tempestivamente trasmessi tramite rete informatica agli uffici che porranno in essere ulteriori controlli, anche al fine di un'eventuale sospensione del rimborso o di recupero dell'indebito.

2.2 Attività degli uffici locali e degli uffici provinciali IVA
Come già segnalato gli uffici locali e, dove non ancora istituiti, gli uffici provinciali IVA, mantengono la titolarità di tutti i controlli da eseguire in materia di rimborsi IVA.
Al fine di uniformare le predette attività di controllo, verrà predisposta una procedura informatica standardizzata alla quale gli uffici dovranno attenersi e che verrà acquisita in tempo reale dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e monitorata dal Centro operativo di Pescara.
In particolare, l'attività di monitoraggio consisterà nel segnalare agli uffici locali competenti l'eventuale scostamento dalle procedure ivi previste.
Detta attività non sovrapponendosi a quella svolta dagli uffici locali non rappresenterà un'ulteriore fase di riesame del rimborso ma costituirà una segnalazione rimessa alla valutazione dell'ufficio.
Infatti, coerentemente con le scelte operative esposte non potendo l'attività del Centro risolversi nell'esame documentale delle richieste di rimborso e del relativo carteggio, l'indagine - di supporto a quella dell'ufficio locale- non potrà che essere un'attività diretta a monitorare le richieste incrociando gli elementi contenuti nella base dati centralizzata ed elaborando le informazioni ivi acquisite in relazione al richiedente il rimborso, all'attività esercitata, all'area geografica di appartenenza, ecc..
Pertanto, nell'ottica di una gestione del rimborso incentrata in capo all'ufficio territorialmente competente, qualora vengano meno le ragioni della sospensione del rimborso, sarà lo stesso ufficio, con apposita procedura informatica, a procedere alla revoca della sospensione, dandone comunicazione mediante atto motivato al contribuente, al concessionario e al Centro operativo di Pescara.
Si pregano gli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

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