Circolare Agenzia Entrate n. 62 del 01.08.2002

IVA. Personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari con sede in altro Stato membro dell'Unione europea. Revisione Circolare 10 marzo 1998 n. 78/E
Circolare Agenzia Entrate n. 62 del 01.08.2002

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito al contenuto della circolare del 10 marzo 1998 n. 78/E, con cui sono state dettate istruzioni relativamente agli acquisti effettuati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e dagli Organismi internazionali aventi sede in altro Stato membro dell'Unione europea.
In particolare la circolare n. 78/E del 10 marzo 1998 ha chiarito che gli enti predetti possono effettuare acquisti in Italia senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, utilizzando l'apposito modello approvato in sede comunitaria e allegato alla medesima circolare.
In proposito è stato osservato che anche il personale in servizio presso gli enti in discorso ha diritto ad effettuare tali acquisti senza applicazione del tributo.
Al riguardo la scrivente fa rilevare che l'art. 72, terzo comma, n. 1) del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede la non imponibilità ad IVA per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico amministrativo, appartenenti a Stati che riconoscono analogo beneficio in via di reciprocità alle sedi e rappresentanti diplomatici e consolari italiani.
Pertanto si ritiene che il contenuto della circolare del 10 marzo 1998 n. 78/E vada precisato specificando che tra i soggetti titolati ad effettuare acquisti in regime di non imponibilità ad IVA rientrano anche i rappresentanti diplomatici e consolari ed il personale tecnico-amministrativo, che presentano il sopracitato modello, debitamente vistato dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante.
Il medesimo beneficio si applica anche ai rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica Italiana, accreditati presso altri Stati membri dell'Unione europea o presso Organismi Internazionali ivi situati, nonché al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Rappresentanze e gli enti in questione. E' appena il caso di precisare che anche questi ultimi soggetti dovranno esibire il modulo, vistato dalla competente autorità dello Stato membro ospitante, con cui si attesta il diritto all'agevolazione in discorso.
Si allega copia del modello in questione.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione del contenuto della presente circolare.

L'allegato Y visibile in formato PDF nella pagina WEB del servizio di Documentazione tributaria.

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